Ricorso Inammissibile: Quando l’Avvocato non è Abilitato in Cassazione
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile perché presentato da un avvocato non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori non può essere sanato, neanche se deriva dalla conversione di un altro tipo di impugnazione. Questa decisione sottolinea l’importanza dei requisiti formali nel processo e le gravi conseguenze per chi li ignora.
Il caso: da appello a ricorso in Cassazione
La vicenda nasce da una sentenza del Tribunale di Termini Imerese che condannava un imputato al pagamento di una sola pena pecuniaria. Contro questa decisione, il difensore dell’imputato proponeva appello.
Tuttavia, la legge prevede che le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria non siano appellabili. Di conseguenza, l’impugnazione è stata correttamente convertita in un ricorso per cassazione, secondo il principio di conservazione degli atti giuridici previsto dal codice di procedura penale.
Qui, però, è emerso un problema insormontabile: il difensore che aveva redatto e firmato l’atto non era iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza neppure procedere alla discussione in udienza, data l’evidenza del vizio. La motivazione è netta: l’atto è stato proposto da un soggetto non legittimato.
Il Principio di Conservazione non Salva l’Atto
Il punto cruciale della decisione riguarda l’inapplicabilità del principio di conservazione del mezzo di impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.). Sebbene questo principio permetta di convertire un’impugnazione errata (un appello) in quella corretta (un ricorso), non può in alcun modo derogare alle norme che regolano i requisiti di ammissibilità del nuovo atto. Un ricorso per cassazione, per essere valido, deve essere sottoscritto da un difensore specificamente abilitato. La mancanza di tale requisito è un vizio radicale che non può essere superato.
Le Motivazioni: la Forma è Sostanza
La Corte di Cassazione, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ha spiegato che le regole formali e sostanziali che disciplinano i diversi tipi di impugnazione non sono negoziabili. La legittimazione del difensore a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori non è una mera formalità, ma un requisito essenziale che garantisce la competenza tecnica necessaria per affrontare il giudizio di legittimità. Permettere a un avvocato non abilitato di presentare un ricorso, anche se per effetto di una conversione, significherebbe violare norme imperative poste a presidio della corretta amministrazione della giustizia.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non essendo emersi elementi per escludere una sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (come l’aver scelto un difensore non qualificato per quel tipo di giudizio), è stato anche condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti con le qualifiche adeguate per ogni grado di giudizio, al fine di evitare che un errore procedurale precluda la possibilità di far valere le proprie ragioni e comporti ulteriori sanzioni.
Un appello proposto contro una sentenza di condanna a pena solo pecuniaria è valido?
No, la sentenza che infligge una sola pena pecuniaria non è appellabile. L’impugnazione errata può essere convertita in ricorso per cassazione, ma solo se rispetta i requisiti di quest’ultimo.
Cosa succede se il ricorso per cassazione è firmato da un avvocato non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori?
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La mancanza di abilitazione del difensore è un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si possa escludere la sua colpa nella causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10696 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10696 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 29/09/1971
avverso la sentenza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE
(dato avviso alle parti;i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese indicata in epigrafe, nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l’inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma 5 – bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, COGNOME, Rv. 228119).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025