Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2511 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 2511  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEZA SAYES NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
 Avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 14.11.2023, nell’interesse di NOME è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l’inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori al tempo dell’impugnazione, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 dicembre 2024.