Ricorso Inammissibile Avvocato: Quando un Errore Formale Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia penale, i requisiti formali non sono semplici cavilli, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto possa essere decisivo un dettaglio apparentemente tecnico, come la qualifica del difensore. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile avvocato, una situazione che ha portato a conseguenze economiche significative per l’imputato, evidenziando l’importanza di affidarsi a professionisti abilitati per ogni grado di giudizio.
Il Caso di Studio: Dalla Condanna alla Suprema Corte
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale di Taranto, con cui un imputato veniva condannato al pagamento di una pena pecuniaria di 2.200 euro a titolo di ammenda. Le accuse riguardavano diverse violazioni del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008). Contro questa decisione, l’imputato proponeva appello.
Tuttavia, la natura della sanzione inflitta – esclusivamente una pena pecuniaria – ha innescato una particolarità procedurale: l’appello è stato automaticamente convertito in un ricorso per cassazione. Questo passaggio ha spostato la contesa legale dal merito dei fatti alla legittimità della sentenza, portando il caso davanti alla Suprema Corte.
L’Ostacolo Formale: Il Ricorso Inammissibile Avvocato
È proprio davanti alla Corte di Cassazione che è emerso l’intoppo fatale. La Corte ha rilevato che il difensore dell’imputato non risultava iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questo requisito, disciplinato dall’articolo 613 del codice di procedura penale, è una condizione essenziale per poter presentare validamente un ricorso in Cassazione.
La mancanza di tale abilitazione da parte del legale ha reso l’impugnazione priva di un presupposto fondamentale, trasformandola in un ricorso inammissibile avvocato e precludendo alla Corte qualsiasi valutazione sul contenuto delle doglianze.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un’applicazione rigorosa della normativa processuale. L’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo. L’assenza di questo requisito non è una mera irregolarità sanabile, ma un vizio che colpisce l’atto nella sua essenza, rendendolo giuridicamente inefficace.
Inoltre, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze di un ricorso inammissibile. Questa norma prevede che la parte che ha proposto l’impugnazione venga condannata non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: nel processo penale, la forma è sostanza. La scelta del difensore deve tenere conto non solo della sua competenza nella materia, ma anche della sua abilitazione a patrocinare nei diversi gradi di giudizio. Un errore su questo punto può vanificare le ragioni del cliente e comportare un aggravio di spese. Per l’imputato, la vicenda si è conclusa non solo con la conferma della condanna, ma anche con un onere economico aggiuntivo di notevole entità, derivante unicamente da un vizio formale del ricorso. La lezione è chiara: la validità di un’impugnazione dipende inscindibilmente dalla qualifica del suo proponente.
Perché un appello è stato convertito in ricorso per cassazione?
L’appello è stato convertito perché la sentenza di condanna impugnata aveva inflitto solo una pena pecuniaria (un’ammenda), e la legge prevede che in questi casi si possa procedere direttamente con il ricorso per cassazione saltando il grado di appello.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato del ricorrente non era iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, un requisito formale inderogabile previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16551 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
.21ato avviso alle parti;,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata, tramite atto di appello, la sentenza del Tribunale di Taranto de 10 dicembre 2022, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di euro 2.200 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 17 comma 1 lettera a), 109 comma 1, 101 comma 3 e 70 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, fatti accertati in Taranto il 28 febbraio 2019
rilevato che l’appello è stato convertito in ricorso per cassazione, posto che con la sentenz condanna del Tribunale è stata inflitta all’imputato la sola pena pecuniaria;
preso atto che il difensore di COGNOME, avvocato NOME COGNOME del Foro di Taranto, non risu iscritto all’albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, per cu impugnazione non può essere ritenuta ammissibile, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
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Il Presidente