Ricorso inammissibile avvocato: perché la scelta del difensore è cruciale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza di affidarsi a un legale abilitato per ogni grado di giudizio. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile avvocato non solo impedisca l’esame nel merito della questione, ma possa anche comportare significative sanzioni economiche per il cliente. Analizziamo la vicenda per comprendere la logica della decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: da una condanna del Giudice di Pace alla Cassazione
Tutto ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di Roma, che condannava un individuo per i reati di percosse e minacce al pagamento di una pena pecuniaria di 200 euro. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva appello. Tuttavia, il Tribunale di Roma, investito del caso, si dichiarava incompetente e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, convertendo di fatto l’appello in un ricorso per cassazione.
La Decisione della Cassazione e il ruolo del ricorso inammissibile avvocato
Giunto dinanzi alla Suprema Corte, il ricorso ha avuto vita breve. I giudici lo hanno dichiarato immediatamente inammissibile. La ragione non risiedeva nel merito della vicenda, ma in un vizio formale insuperabile: l’avvocato che aveva redatto e sottoscritto l’atto di impugnazione non risultava abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, come la Corte di Cassazione.
La Corte ha specificato che la conversione dell’appello in ricorso non può sanare un difetto così grave. Il principio di conservazione degli atti processuali, che mira a salvare l’efficacia degli atti giuridici, non può essere invocato per aggirare requisiti essenziali previsti dalla legge per ogni specifico mezzo di impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il collegio ha ribadito che l’abilitazione speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione è un requisito di validità sostanziale e formale dell’atto. Presentare un ricorso tramite un legale che ne è sprovvisto equivale a presentare un atto nullo, che non può essere esaminato.
I giudici hanno chiarito che il meccanismo di conversione dell’impugnazione, previsto dal codice di procedura, serve a correggere l’errore sulla scelta del mezzo di gravame (es. appello anziché ricorso), ma non può sopperire alla mancanza di un requisito soggettivo fondamentale del difensore. In altre parole, l’atto può essere ‘convertito’, ma deve essere stato originariamente presentato da un soggetto legittimato a farlo.
Le Conclusioni
Le conseguenze di questa declaratoria di inammissibilità sono state pesanti per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare la somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che l’evidente inammissibilità del ricorso fosse riconducibile a una colpa del ricorrente, che non poteva essere considerato esente da responsabilità nella scelta del proprio difensore.
Questa ordinanza funge da importante monito: la scelta del legale a cui affidare la propria difesa, specialmente nei gradi di giudizio più elevati, è un passo cruciale che richiede massima attenzione. Affidarsi a un professionista non qualificato per il compito specifico non solo vanifica ogni possibilità di successo, ma espone anche al rischio concreto di ulteriori sanzioni economiche.
Può un appello, convertito in ricorso per cassazione, essere valido se redatto da un avvocato non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la conversione dell’atto non sana il vizio fondamentale della mancanza di abilitazione del difensore. Il ricorso è quindi inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per un errore imputabile al ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 4.000 euro.
Il principio di conservazione degli atti processuali può sanare la mancanza di abilitazione dell’avvocato?
No. La Corte ha specificato che il principio di conservazione degli atti non giustifica una deroga ai requisiti formali e sostanziali richiesti per ciascun mezzo di impugnazione, tra cui rientra l’abilitazione specifica del difensore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 10893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TABORDA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice di pace di Roma dichiarava colpevole il ricorrente dei reati di percosse e minacce e lo condannava al pagamento della pena pecuniaria di euro 200,00.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva atto di appello, rispetto al quale il Tribunale di Roma si dichiarava incompetente disponendo la trasmissione dell’impugnazione a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto dall’imputato a mezzo dell’AVV_NOTAIO che non risulta abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
A riguardo il collegio intende infatti ribadire l’assunto, stabile nel giurisprudenza di legittimità, per il quale la conversione in ricorso per cassazione dell’appello presentato al giudice del merito e redatto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (cfr., ex ceteris, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000 – 01; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità del ricorso non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente