Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22708 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 19/01/2000
avverso la sentenza del 14/12/2024 dei TRIBUNALE di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata,
per il reato di furto pluriaggravato;
2. Considerato che il ricorso proposto dall’imputata, che contesta vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, va dichiarato inammissibile, giacché strutturato sulla base di una critica che si pone al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.,
come introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
Tale novella normativa ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Peraltro, in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/5/2020, Benjezia, Rv. 279117);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente