Ricorso Inammissibile Archiviazione: Quando la Cassazione Chiude la Porta
La scelta del corretto strumento di impugnazione è un pilastro fondamentale della procedura penale. Un errore in questa fase può compromettere irrimediabilmente la tutela dei propri diritti, come dimostra una recente sentenza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile per archiviazione, un errore procedurale che ha portato non solo al rigetto della richiesta, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo la decisione per comprendere perché il percorso scelto era sbagliato e quali sono le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: L’Opposizione all’Archiviazione
Una persona offesa da un presunto reato di calunnia si era opposta alla richiesta di archiviazione del procedimento contro ignoti. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Macerata, tuttavia, aveva rigettato l’opposizione e disposto l’archiviazione, ritenendo che il fatto non costituisse reato. Contestualmente, il GIP aveva ordinato la trasmissione di alcuni atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza riguardo alla richiesta della parte offesa di iscrivere specifici soggetti nel registro degli indagati.
La Violazione Lamentata e il ricorso inammissibile archiviazione
Insoddisfatta della decisione, la parte offesa ha proposto ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza era la presunta violazione dell’art. 335-ter del codice di procedura penale. Secondo il ricorrente, il GIP avrebbe errato nel non ordinare direttamente l’iscrizione dei soggetti indicati nella denuncia-querela nel registro degli indagati. Si è quindi configurato un ricorso inammissibile per archiviazione perché è stato scelto uno strumento di impugnazione non previsto dalla legge per questo tipo di provvedimento.
La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neanche entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un principio procedurale netto e invalicabile: il provvedimento di archiviazione emesso a seguito di opposizione non è impugnabile tramite ricorso per cassazione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte ha spiegato che la legge prevede un rimedio specifico contro l’ordinanza di archiviazione: il reclamo al tribunale, disciplinato dall’art. 410-bis, comma 3, del codice di procedura penale. Tale reclamo, inoltre, può essere proposto solo per specifiche cause di nullità previste dalla stessa norma (ad esempio, vizi nella notifica o nella procedura di udienza).
Nel caso di specie, il ricorrente non solo ha utilizzato uno strumento errato (il ricorso per cassazione anziché il reclamo), ma non ha neppure dedotto una delle cause di nullità tassativamente previste dalla legge. L’errore procedurale è stato dunque duplice e insanabile, rendendo il ricorso manifestamente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi dell’Errore Procedurale
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato che tale sanzione è dovuta quando l’inammissibilità è determinata da una colpa del ricorrente, come nel caso di un errore procedurale così evidente. Questa sentenza ribadisce l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che conosca a fondo le regole processuali. Scegliere la via di impugnazione sbagliata non solo impedisce di ottenere giustizia, ma può anche comportare significative sanzioni economiche.
È possibile fare ricorso per cassazione contro un’ordinanza di archiviazione che rigetta l’opposizione della parte offesa?
No, la sentenza stabilisce che avverso tale provvedimento non è consentito proporre ricorso per cassazione.
Qual è il rimedio corretto contro un’ordinanza di archiviazione?
Il rimedio corretto è il reclamo al tribunale, come previsto dall’art. 410-bis, comma 3, del codice di procedura penale, ma solo per le specifiche cause di nullità elencate nella norma.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza che ne sussistessero i presupposti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37642 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Jesi il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento contro ignoti
avverso l’ordinanza emessa il 23 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata che, rigettando l’opposizione dallo stesso proposta, ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti per il reato di calunnia perché il fatto non costituisce rea e, contestualmente, ha disposto la trasmissione di copia dell’atto di opposizione e del verbale di udienza contenente la richiesta di iscrizione ex art. 335-ter cod. proc. pen. al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza;
Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.335-ter cod. proc. pen. in quanto il Giudice non ha ordinato l’iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti indicati nella denuncia-querela.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che va dichiarata
inammissibile in quanto avverso il provvedimento impugnato non è consentito proporre ricorso per cassazione, ma solo reclamo al tribunale (art. 410-bis, com 3, cod. proc. pen.) esclusivamente per una delle cause di nullità previste dai due commi della medesima norma, nessuna delle quali è stata dedotta con i ricorso in esame.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p al versamento della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versar colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 16 ottobre 2025