Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5782 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/07/1988 parte offesa nel procedimento NOME nato il 30/08/1984 parte offesa nel procedimento
COGNOME NOME nato a CATANIA il 18/06/1992
NOME nato a CATANIA il 18/08/1970
avverso l’ordinanza del 22/08/2024 dei GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo del difensore, avverso l’ordinanza pronunciata in data 22 agosto 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, ha rigettata l’opposizione da loro proposta, quali persone offese, e disposto l’archiviazione del procedimento intentato nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 113, 589 e 590 sexies cod. pen.
I ricorrenti lamentano violazione gli articoli 113, 589 e 590-sexies cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero ritenendo sostanzialmente che non vi fosse l’utilità o la conducenza di ulteriori indagini idonee a modificare il quadro probatorio già raccolto. Si reitera in ricorso l’indicazione di tutta una serie di elementi di fatto che secondo le ricorrenti persone offese avrebbero reso necessario che si procedesse allo svolgimento delle indagini indicate con l’atto di opposizione all’archiviazione.
I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stati proposti avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità.
Com’è noto l’art. 410 bis cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 1, comma 33, legge 103 del 2017 e nella specie pacificamente applicabile- prevede che contro l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza celebrata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen. si possa proporre reclamo al tribunale in composizione monocratica per i soli motivi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. peri., a dire in relazione alle violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei comm 3 e 4 di tale disposizione.
Sul punto si è pronunciata, da ultimo, anche questa Corte di legittimità, confermando che l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricor eventualmente proposto può essere dichiarata cori procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, Ordinanza n. 28583 del 02/07/2024, NOME COGNOME Rv. 286726 – 01).
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/01/2025