Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Appello Basato su un Falso Presupposto
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole. Un esempio emblematico ci viene da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché basato su un presupposto di fatto palesemente errato. Questa decisione offre uno spunto cruciale sull’importanza di un’analisi accurata degli atti processuali prima di presentare un gravame.
I Fatti del Caso: Un Unico Motivo di Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il fulcro dell’impugnazione era costituito da un unico motivo: la presunta mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici dei gradi precedenti non avessero tenuto conto di elementi favorevoli all’imputata che avrebbero giustificato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione sollevata. La decisione è stata netta e si è basata su una constatazione preliminare e dirimente: il motivo di ricorso era manifestamente infondato.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è tanto semplice quanto inappellabile. I giudici di legittimità hanno osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute e applicate dai giudici di merito. Il ricorso, quindi, si fondava su un presupposto fattuale completamente errato. La doglianza della difesa contestava una presunta omissione che, in realtà, non era mai avvenuta.
Questa palese discrepanza tra quanto lamentato nel ricorso e quanto effettivamente risultante dalla sentenza impugnata ha reso il motivo di gravame “manifestamente infondato”. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La vicenda sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: un’impugnazione deve essere fondata su motivi concreti e veritieri. Presentare un ricorso basato su una premessa errata non solo ne determina l’inevitabile rigetto, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una verifica scrupolosa degli atti processuali prima di adire la Corte di Cassazione, evitando così di sovraccaricare il sistema giudiziario con impugnazioni prive di qualsiasi fondamento.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ad esempio perché si basa su un presupposto di fatto che si rivela errato, come la contestazione di una mancata decisione che in realtà è stata presa.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che il motivo è palesemente privo di fondamento, perché, come nel caso specifico, contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche quando queste erano già state riconosciute dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, osservato che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, tenuto cont che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute dai giudic merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente