Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43704 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43704 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Torre del Greco il 15/12/1968
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 del Tribunale di Napoli con funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la documentazione a mezzo p.e.c. del 2 ottobre 2024 (dispositivo dell’ordinanza del Tribunale con funzione di riesame) , fatta pervenire dalla difesa.
RITENUTO IN FATTO
Con il dispositivo dell’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli con funzione di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, in data 10 luglio 2024, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 1 e 2 legge n. 895 del 1967, in relazione all’art 10 legge 497 del 1974.
Propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l’indagato, denunciando due vizi con i motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione e illogicità del provvedimento impugnato.
L’ordinanza manca di due requisiti, uno, inerente all’esposizione delle ragioni significative che l ‘ hanno determinata, l’altro, relativo alla carenza di motivazione circa l ‘ entità della misura confermata, nonostante questa sia relativa alla detenzione di fuochi di artificio, facendo riferimento soltanto alla pena finale e al titolo di reato.
Si deduce, inoltre, che non risulta, dal provvedimento, l’autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame, rispetto a ll’ordinanza genetica, avendo ritenuto il pericolo di reiterazione, senza tenere conto dell ‘ incensuratezza del ricorrente, segnalando che il Giudice per le indagini preliminari non opera, nell’ordinanza di applicazione della misura, alcun riferimento a nota della polizia giudiziaria.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale.
Nonostante l’invio di nomina, a mezzo p.e.c., all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari, il difensore non ha ricevuto alcuna comunicazione dell’udienza di convalida.
Di qui la lesione del diritto di difesa dell’indagato nel procedimento, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 178 lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen.
Si richiama precedente di questa Corte, n. 214 del 2023, nonché ulteriori pronunce tra cui Sez. U, ricorrente Di Sarno del 27/06/2001.
Il Tribunale, inoltre, non ha disposto la riunione di istanze depositate in momenti diversi dichiarando la seconda istanza inammissibile.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso , ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, comm a 2, lett. a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, ex art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
La difesa ha fatto pervenire documentazione a mezzo p.e.c. del 2 ottobre 2024 (dispositivo dell’ordinanza del Tribunale con funzione di riesame).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va premesso che il dispositivo dell’ ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, oggetto di impugnazione nella presente sede, è stato emesso in data 22 luglio 2024, con riserva di deposito della motivazione nel termine di giorni 45.
La motivazione risulta depositata in data 12 agosto 2024, mentre il ricorso per cassazione oggetto di esame è stato depositato in data 25 luglio 2024, quindi prima del deposito della motivazione.
1.2. Ciò premesso, si rileva che il Collegio aderisce alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour Aras, Rv. 279489 -01; Sez. 3, n. 20723 del 17/06/2020, V., non mass.; Sez. 5, n. 6402 del 11/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246059 -01) che ha affermato che è inammissibile per genericità l’impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l’ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post , richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato, nel suo insieme, costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale (conf. n. 50790 del 2019, Rv. 277669 – 01; n. 6402 del 2010, Rv. 246059 – 01; n. 22145 del 2015 Rv. 263633 – 01).
Detto indirizzo interpretativo, peraltro, è stato confermato anche nel caso di violazione dei termini di deposito della motivazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame del provvedimento applicativo della custodia cautelare, ritenendo inammissibile il ricorso proposto, prima del deposito della motivazione avverso il solo dispositivo dell’ordinanza, circostanza di fatto, comunque, non corrispondente al caso di specie in cui i termini per il deposito della motivazione sono stati rispettati (Sez. 3, n. 50790 del 18/09/2019, Rv. 277669 -01).
Non mancano precedenti di legittimità di segno contrario rispetto a tale indirizzo interpretativo, i quali segnalano che la presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione non è, di per sé, causa d’inammissibilità, purché le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo e il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessità di fare riferimento alla motivazione (in applicazione del principio è stato dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l’imputato lamentava l’omesso esame su tutte le richieste avanzate nei motivi di appello e nei motivi aggiunti: Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017, Rv. 271331 -01).
In ogni caso, il Collegio aderisce agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, affermati nella sua massima composizione, laddove si è estesa anche al ricorso per cassazione l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è
direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 -01).
1.3. Nel caso di specie il difetto di specificità è ancora più evidente se si analizza il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce vizio della motivazione, riproponendo il tema della nullità dell’ordinanza cautelare per mancanza di autonoma valutazione, sia con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, sia con riferimento alla scelta della misura cautelare, deducendo anche vizio di autonoma valutazione da parte del Tribunale con funzione di riesame.
Su tale punto, invero, va segnalato in primo luogo, che l’ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutaz ione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte , essendo funziona le a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (tra le altre, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278122, che in motivazione, ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art.292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).
In secondo luogo, il ricorrente formula eccezione di carattere generico, poiché non adempie all’onere di indicare , specificamente, gli aspetti della motivazione del Giudice in relazione ai quali le asserite omissioni abbiano impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.
Infine, la dedotta violazione dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. è manifestamente priva di fondamento, poiché la previsione di “autonoma valutazione” dei gravi indizi di colpevolezza, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (tra le altre Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266428; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648).
1.4. Con il secondo motivo, poi, il ricorrente deduce violazione di legge e lamenta, in primo luogo, che il Tribunale non ha riunito due diverse istanze, dichiarando la seconda inammissibile.
Sul punto, tuttavia, si rileva la genericità della censura perché non sono
precisati gli estremi delle dette istanze, dichiarando la seconda inammissibile.
In secondo luogo, l ‘eccezione formulata riguarda anche la dedotta nullità dell’ordinanza per mancata comunicazione al difensore dell’ avviso del procedimento di convalida dell’arresto.
La motivazione del Tribunale (depositata successivamente alla presentazione del ricorso) respinge l’eccezione di nullità del procedimento di convalida avanzata perché il difensore di fiducia non era stato avvisato, richiamando il verbale dell’udienza di convalida in cui l’indagato, all’uopo interpellato, ha dichiarato di non nominare, nella sede della convalida, l’avv. COGNOME quale difensore di fiducia.
Il Tribunale, dunque, pur confermando il mancato avviso al difensore ha comunque osservato che l’eventuale nullità dell’udienza di convalida permette al difensore di eccepirla con il rimedio apposito, per poi eccepire la nullità dell’interrogatorio e l’inefficacia della misura.
In sostanza, rileva questo Collegio che la nullità dedotta dell’udienza di convalida non determina, di per sé, l’invalidità dell’ordinanza cautelare stante il rapporto intercorrente tra quest’ultima e il provvedimento precautelare .
Invero, le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell’arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, trattandosi di provvedimenti indipendenti e autonomi l’uno dall’altro, sicché la nullità della convalida non si estende all’ordinanza impositiva delle misure coercitive (Sez. U, n. 17 del 14/07/1999, Rv. 214238; Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Rv. 276449 -03).
Nell’alveo dell’orientamento ora richiamato, si è specificamente considerato che l’eventuale nullità dell’interrogatorio di garanzia, in sede di udienza di convalida dell’arresto, per omesso avviso a uno dei difensori di fiducia, non determina la nullità dell’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare. I due provvedimenti, infatti, sono distinti, del tutto indipendenti ed autonomi, ciascuno soggetto ad uno specifico mezzo di impugnazione, aventi presupposti e finalità diverse. L’impugnazione della convalida, infatti, tende a fare accertare l’illegittimità della misura precautalare.
Diversamente, la richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone la misura cautelare può essere diretta a ottenere la revoca o la modifica del provvedimento per la mancanza dei presupposti che ne rendono legittima l’adozione.
In tale ambito ricostruttivo, si è affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale l’eventuale nullità dell’udienza di convalida prevista dall’art. 391 cod. proc. pen. non travolge anche l’ordinanza di imposizione di una misura cautelare, che resta un provvedimento del tutto autonomo, pur se inserito nel corpo del medesimo documento; con la precisazione che
dall’autonomia dell’ordinanza che applica una misura cautelare rispetto alla convalida dell’arresto o del fermo discende la diversità dei rimedi impugnatori approntati dall’ordinamento (Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, Rv. 258993; Sez. 4, n. 5740 del 05/12/2007, dep. 2008, Rv. 239031; Sez. 1, Ordinanza n. 43561 del 01/10/2004, Rv. 231023).
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, così determinata equitativamente in ragione dei motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000).
Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. non seguendo al presente provvedimento, la liberazione dell’indagato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 16 ottobre 2024