Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20002 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 29/05/1971
avverso l’ordinanza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
190/ RG. 4741
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza inammissibilità in epigrafe indicata, per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato.
OSSERVA
Con orientamento espresso a Sezioni unite, la Corte di legittimità ha stabilito che l’appell al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, qua
non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di
specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822).
Come correttamente rappresentato dalla Corte di merito nell’ordinanza impugnata, l’appellante, pur ammettendo il delitto di evasione, si è limitata a censurare, con enuncia espressi in modo generico e assertivo, la sentenza di primo grado sia sull’accertamento dei fatti, ritenuti trascurabili, che sul dolo e sul trattamento sanzionatorio, senza alcuna puntuale criti così da rendere il ricorso non solo manifestamente infondato, ma prima ancora aspecifico;
Dall’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 5/05/2025