Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24522 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 24522 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
avverso la sentenza resa il 10 GENNAIO 2025 dalla Corte di appello di Messina
Sui ricorsi proposti da: 1.COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA 2.COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA 2.COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA 4.COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA 5.COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA 6.COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA 7.COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA 8.COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Messina, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione e aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Messina il 16/4/2020 e, confermando la responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
E COGNOME NOME in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai reati fine rispettivamente loro ascritti e meglio precisati in rubrica.
Ricorrono gli imputati NOME, NOME, COGNOME , NOME, deducendo omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza ex art. 129 cod.proc.pen.
Ricorre l’imputato COGNOME, deducendo la mancata applicazione di pena nei minimi edittali ex art. 81 cod.pen.
Ricorre l’imputato COGNOME, deducendo assenza di motivazione sul disposto aumento di pena per i reati satellite.
Ricorre l’imputato COGNOME, deducendo l’ingiustificata mancata pronunzia ex art. 129 cod.proc.pen. e vizi attinenti alla determinazione della pena per i capi 5 e 6 della rubrica.
Ricorre l’imputato COGNOME, denunziando la mancata applicazione del minimo della pena .
I ricorsi vanno trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto le impugnazioni risultano proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti.
Nel caso in esame non è censurabile l’assenza di motivazione in ordine alla eventuale presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. poiché dalla sentenza risulta che gli imputati hanno rinunziato a tutti i motivi di appello sul giudizio responsabilità e la sentenza di primo grado ha motivato sulla colpevolezza; le censure in ordine al trattamento sanzionatorio che non deducono illegalità della pena, devono ritenersi non consentite poiché la pena è stata oggetto di pattuizione tra le parti e non necessita di motivazione specifica.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 17 giugno 2025
COGNOME
La Consigliera est.
Borsellino COGNOME
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME