Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle conclusioni più nette nel processo penale, un punto fermo posto dalla Corte di Cassazione che impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce i rigorosi paletti di ammissibilità, sanzionando la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione. Questo caso offre spunti fondamentali su come un ricorso debba essere strutturato per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
La vicenda processuale giunge in Cassazione a seguito di un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una serie di presunti vizi procedurali e di merito, articolando la sua difesa su quattro distinti motivi: la violazione del principio di immutabilità del giudice, un difetto di comunicazione processuale, il rigetto di una richiesta di nuova prova testimoniale e, infine, un’errata valutazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. L’analisi dei giudici di legittimità è stata metodica e ha smontato ogni singola doglianza del ricorrente, evidenziandone la debolezza argomentativa.
La Sanatoria del Vizio di Notifica
In ordine logico, la Corte ha affrontato per primo il secondo motivo, relativo a un presunto vizio di comunicazione. I giudici hanno osservato che l’imputato, tramite il suo difensore, aveva presentato un’istanza di rinvio per legittimo impedimento per la prima udienza. Questo atto, secondo la Corte, dimostra inequivocabilmente la piena conoscenza della data di trattazione, sanando qualsiasi eventuale nullità. Il raggiungimento dello scopo a cui la comunicazione era preordinata rende la doglianza manifestamente infondata.
Il Principio di Immutabilità del Giudice
Il primo motivo, relativo alla presunta violazione dell’art. 525, comma 2, c.p.p., è stato parimenti ritenuto infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: un collegio giudicante diverso da quello che ha iniziato il dibattimento può legittimamente emettere la sentenza, a condizione che tutte le attività proprie del dibattimento siano state compiute davanti a esso. Il semplice cambio di composizione del collegio non inficia, di per sé, la validità della decisione finale.
La Genericità della Richiesta Probatoria
Il terzo motivo, con cui si lamentava il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è stato qualificato come generico. La difesa si era limitata a indicare il nome di un testimone da sentire, senza specificare in alcun modo l’oggetto della testimonianza. Tale omissione ha reso impossibile per la Corte d’Appello, e di conseguenza per la Cassazione, valutare l’assoluta necessità di tale prova, requisito indispensabile per la riapertura dell’istruttoria in secondo grado.
Il Trattamento Sanzionatorio e le Attenuanti Generiche
Infine, anche il quarto motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non si è confrontato specificamente con la motivazione della Corte d’Appello, che aveva logicamente argomentato le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha sottolineato che, in assenza di elementi che dimostrino l’irragionevolezza della decisione del giudice di merito, il suo potere discrezionale in materia sanzionatoria è insindacabile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella constatazione che il ricorso non ha superato la soglia minima di specificità e fondatezza richiesta dalla legge. La Corte ha sanzionato un approccio difensivo che non si è confrontato puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre doglianze generiche o a sollevare questioni procedurali prive di concreto pregiudizio. L’inammissibilità è stata la conseguenza diretta di questa impostazione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un messaggio chiaro per gli operatori del diritto: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito. Per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, argomentandoli con rigore logico-giuridico e confrontandosi con la motivazione del giudice precedente. Qualsiasi tentativo di sollevare questioni generiche, di chiedere una rivalutazione dei fatti o di denunciare vizi procedurali senza dimostrare un effettivo pregiudizio è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente spreco di risorse processuali e condanna alle spese.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di pregio giuridico, oppure generici, ovvero non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e non espongono in modo chiaro e preciso le ragioni della censura.
La richiesta di rinvio per legittimo impedimento sana un difetto di notifica?
Sì. La Corte di Cassazione afferma che la presentazione di un’istanza di rinvio per legittimo impedimento dimostra che la parte ha avuto piena conoscenza della data dell’udienza. Questo comportamento raggiunge lo scopo della notificazione e, di conseguenza, sana qualsiasi vizio procedurale ad essa relativo.
Cosa è necessario per chiedere di sentire un nuovo testimone in appello?
Non è sufficiente indicare il nome del testimone. La parte che richiede la rinnovazione dell’istruttoria deve specificare in modo dettagliato l’oggetto della testimonianza, ovvero su quali fatti e circostanze il testimone dovrebbe riferire. Questo è essenziale per permettere al giudice di valutare se la prova sia assolutamente necessaria per la decisione, come richiesto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31874 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
considerato che il secondo motivo di ricorso, da analizzare per primo in ordine logico, è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente per mezzo del suo difensore per la prima udienza di trattazione aveva fatto pervenire istanza di legittimo impedimento, così evidenziando la piena conoscenza della data di trattazione in presenza del procedimento (a prescindere dalla sua intervenuta comunicazione) in assenza di qualsiasi pregiudizio, con sanatoria della dedotta nullità per raggiungimento dello scopo al quale è finalizzata la predetta comunicazione;
che anche il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che Il tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., un collegio diversamente composto da quello che ha iniziato la trattazione della regiudicanda può legittimamente emettere la sentenza a condizione che siano state compiute davanti ad esso tutte le attività proprie del dibattimento. Sez. 2, n. 16046 del 19/03/2024, D., Rv. 286377-01);
che il terzo motivo di ricorso è generico, non essendosi confrontato con la motivazione della Corte di appello, che ha puntualmente argomentato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, essendosi la difesa limitata all indicazione del nome del testimone, senza individuare in alcun modo l’oggetto della testimonianza richiesta, sicché è stata ritenuta impossibile la valutazione in ordine alla assoluta necessità di disporre detta prova (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, NOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, NOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277710 -01);
rilevato che il quarto motivo di ricorso quanto al trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico, oltre che manifestamente infondato, in mancanza di confronto con la motivazione (pag. 6) ed in assenza di elementi di irragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità sul punto attribuita al giudice di merito (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01, in motivazione), oltre che di elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, come evidenziato in modo logico ed argomentato, dalla Corte di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.