Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Diventa Definitivo
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in modo più celere. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo, quali sono i limiti per un’eventuale impugnazione? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’accordo sulla pena, una volta siglato e ratificato dal giudice, non può essere messo in discussione. La conseguenza per chi tenta di farlo è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche.
I fatti del caso
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un imputato che, dopo una condanna in primo grado, aveva deciso di appellare la sentenza. Nel corso del giudizio di appello, l’imputato e la pubblica accusa raggiungevano un accordo sulla misura della pena, peraltro inferiore a quella inflitta in primo grado. Il giudice d’appello, ritenendo congrua la pena concordata, formalizzava l’accordo. Nonostante ciò, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso per Cassazione, contestando proprio la pena che lui stesso aveva contribuito a determinare.
Limiti dell’accordo e ricorso inammissibile
La questione centrale è se un imputato possa legittimamente contestare in Cassazione una pena che ha liberamente concordato in appello. La Corte di Cassazione offre una risposta netta e negativa. L’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. si fonda sulla volontà delle parti e interviene su un quadro già definito: la responsabilità penale dell’imputato, accertata nel primo grado di giudizio e non più oggetto di contestazione da parte dell’appellante.
L’accordo, quindi, non verte sulla colpevolezza, ma esclusivamente sulla quantificazione della pena. Permettere all’imputato di rimettere in discussione tale accordo significherebbe vanificare la funzione stessa dell’istituto, che è quella di deflazionare il carico giudiziario e dare certezza alle decisioni. Per questo motivo, il tentativo di impugnare l’esito di un patteggiamento in appello si scontra con il muro della proceduralità, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), ha evidenziato che l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con l’accusa. Tale pena era già stata valutata come congrua dal giudice d’appello. La Cassazione sottolinea che l’accordo avviene dopo un pieno accertamento della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado, responsabilità che non era più contestata in appello. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto privo di fondamento e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La decisione riafferma un principio di coerenza e auto-responsabilità processuale. Chi sceglie la via del concordato in appello accetta implicitamente di non contestare più la pena pattuita. Le implicazioni pratiche sono chiare: l’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente la scelta di accedere a tale istituto, consapevoli che essa preclude, di fatto, ulteriori vie di impugnazione sulla misura della sanzione. La conseguenza della violazione di questo principio non è solo la reiezione del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Una lezione sulla definitività delle scelte processuali.
È possibile impugnare una pena concordata con la pubblica accusa in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imputato non può rimettere in discussione la misura della pena che ha liberamente concordato, soprattutto se questa è stata ritenuta congrua dal giudice d’appello.
Cosa succede se si presenta un ricorso contro una pena patteggiata in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
L’accordo sulla pena in appello cancella la valutazione di responsabilità del primo grado?
No, l’accordo avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabilità effettuato dal giudice di primo grado, che, come nel caso di specie, non era più oggetto di contestazione da parte dell’appellante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32883 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Ritenuto che l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d’appello n procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel qua peraltro l’accordo delle parti sulla pena avviene all’esito di un pi accertamento della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell’appellante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024