Ricorso Inammissibile: La Preclusione dopo l’Accordo sulla Pena in Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema cruciale della procedura penale: le conseguenze di un accordo sulla pena in appello, noto come ‘concordato’, sulla successiva possibilità di impugnare la sentenza. Quando si sceglie la via dell’accordo, si può ancora ricorrere in Cassazione? La risposta della Suprema Corte è netta e ribadisce un principio consolidato: la scelta del ‘patteggiamento in appello’ rende ogni successivo ricorso inammissibile per le questioni oggetto di rinuncia.
Il Contesto del Caso: Dal Concordato in Appello al Ricorso
Il caso origina da una sentenza della Corte di Appello di Napoli. In quella sede, la difesa dell’imputato aveva avanzato una richiesta di concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello, accogliendo la richiesta, aveva ridotto la pena nella misura concordata tra le parti, a fronte della rinuncia dell’imputato agli altri motivi di appello.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore ha successivamente presentato ricorso per Cassazione. La questione fondamentale, quindi, era stabilire se tale ricorso potesse essere esaminato nel merito o se l’accordo precedente avesse chiuso definitivamente la partita processuale.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile come esito inevitabile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di rito, con una trattazione non partecipata. Questa decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa degli effetti prodotti dall’accordo sulla pena. La scelta di avvalersi dell’istituto previsto dall’art. 599-bis c.p.p. non è una semplice transazione sulla misura della sanzione, ma un atto dispositivo che produce conseguenze processuali definitive.
La rinuncia ai motivi di appello, che è condizione necessaria per il concordato, non si limita a restringere l’ambito di valutazione del giudice di secondo grado, ma genera un effetto preclusivo che si estende all’intero prosieguo del procedimento, compreso il giudizio di legittimità. In altre parole, accettando lo sconto di pena, l’imputato accetta anche di porre fine alla controversia sui punti a cui ha rinunciato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si basano su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte chiarisce che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis c.p.p. ha una portata ampia. La rinuncia ai motivi di appello è equiparabile, nei suoi effetti, alla rinuncia all’impugnazione stessa. Di conseguenza, così come non si può impugnare una sentenza se si è rinunciato a farlo, non si può presentare ricorso per Cassazione su questioni che sono state volontariamente escluse dal dibattito processuale in appello in cambio di un beneficio.
La Suprema Corte richiama esplicitamente precedenti conformi (Sez. 5, n. 29243/2018; Sez. 2, n. 4727/2018; Sez. 6, n. 8912/2018), sottolineando come questa interpretazione garantisca coerenza al sistema processuale e valorizzi la scelta consapevole delle parti. Tentare di riaprire la discussione in sede di legittimità su aspetti già oggetto di rinuncia costituirebbe un’elusione della logica deflattiva e consensuale alla base del concordato in appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche per la difesa. La scelta di richiedere un accordo sulla pena in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato offre il vantaggio certo di una riduzione della sanzione, dall’altro comporta la perdita definitiva della possibilità di contestare la condanna su altri fronti. È una decisione strategica irreversibile.
Inoltre, la declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze economiche. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione serve a disincentivare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, rafforzando il principio secondo cui le vie della giustizia non possono essere percorse quando la parte stessa vi ha precedentemente e volontariamente rinunciato.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena, con la rinuncia agli altri motivi di appello, ha un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità per le questioni rinunciate.
Qual è l’effetto della rinuncia ai motivi di appello nel contesto di un concordato sulla pena?
La rinuncia non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma preclude l’intero svolgimento processuale successivo, inclusa la possibilità di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione per i punti oggetto della rinuncia.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41701 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato av
i /ito alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME contro la sentenza del 22 maggio 2024 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta alla ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 28 ottobre 2024
e estensore GLYPH
Il Presidente