Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Concordato in Appello
L’istituto del ‘concordato in appello’ rappresenta uno strumento processuale finalizzato a definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, le parti che vi aderiscono devono essere consapevoli della sua natura vincolante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: presentare un ricorso inammissibile contro una sentenza che ratifica tale accordo comporta conseguenze onerose. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto applicati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento penale per reati di particolare gravità, tra cui l’omicidio volontario. In secondo grado, davanti alla Corte d’Assise d’Appello, la difesa dell’imputato e la procura generale hanno raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Questo accordo prevedeva una rideterminazione della pena a nove anni e nove mesi di reclusione, a fronte della rinuncia da parte dell’imputato ai restanti motivi di appello. La Corte d’Appello ha recepito l’accordo, emettendo una sentenza che confermava nel resto la pronuncia di primo grado.
Nonostante l’accordo e la rinuncia, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza procedere a un esame del merito. La decisione si fonda su una logica procedurale stringente, volta a preservare l’efficacia e la finalità degli accordi processuali. L’impugnazione è stata rigettata ‘de plano’, ovvero con una procedura semplificata e senza udienza pubblica, evidenziando la manifesta infondatezza del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di due ragioni principali, strettamente connesse tra loro.
In primo luogo, il ricorso era inammissibile perché verteva proprio sul trattamento sanzionatorio che era stato oggetto del ‘concordato’ tra le parti. Permettere un’impugnazione su un punto concordato svuoterebbe di significato l’istituto stesso, che si basa sulla volontà delle parti di definire la pena rinunciando a ulteriori contestazioni. Inoltre, il ricorso toccava motivi che erano stati oggetto di esplicita rinuncia in appello, un altro elemento che ne preclude l’esame.
In secondo luogo, la Cassazione ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla Legge n. 103/2017, consente alla Corte di dichiarare l’inammissibilità ‘de plano’ per ogni ipotesi di ricorso contro sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Tale procedura accelerata è pensata proprio per filtrare e respingere rapidamente le impugnazioni che tentano di aggirare gli effetti di un accordo già perfezionato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce con forza la natura tombale del concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere pienamente consapevole che sta accettando una definizione della pena che, salvo vizi eccezionali, non potrà più essere messa in discussione. La decisione della Cassazione non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha anche applicato le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p. per i casi di inammissibilità.
L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione non ha solo una funzione punitiva, ma anche dissuasiva, scoraggiando la presentazione di impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate che appesantiscono il sistema giudiziario. La pronuncia, quindi, funge da monito: gli accordi processuali vanno onorati e la loro stabilità è tutelata da severe conseguenze in caso di impugnazioni pretestuose.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza d’appello basata su un accordo sulla pena (concordato in appello)?
No, il ricorso è inammissibile se riguarda il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti o i motivi di appello a cui si è rinunciato, come stabilito in questa ordinanza.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità senza la necessità di un’udienza formale, con una procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, quando l’inammissibilità è evidente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5610 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5610 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1998
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Assise di Appello di Catan ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena, concordata da parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., previa rinun restanti motivi di appello, ed ha quantificato la pena, nei confronti di NOME nella misura di anni nove e mesi nove di reclusione in relazione a reati di omicidio volontario ed altro, confermando nel resto la senten appellata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge.
Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionato concordato tra le parti ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen., nonché ai oggetto di rinunzia.
La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi av sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi de 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 de 23 giugno 2017, all’art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad esclude la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a fav della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente