Ricorso Inammissibile: Perché l’Accordo sulla Pena è Intoccabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: una volta raggiunto un accordo sulla pena in appello, questo diventa irrevocabile. Tentare di rimetterlo in discussione impugnando elementi a cui si era esplicitamente rinunciato porta a una sola conseguenza: un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per capire la logica dietro l’irrevocabilità del cosiddetto “patteggiamento in appello”.
I Fatti del Caso: Dal Concordato al Ricorso
La vicenda ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, accogliendo una proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato. Questo istituto processuale permette alle parti (imputato e Procura) di accordarsi su una riduzione della pena in cambio della rinuncia a specifici motivi di appello.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. Il motivo del contendere? La mancata concessione da parte della Corte territoriale delle circostanze attenuanti generiche e di un’altra attenuante specifica.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte non è nemmeno entrata nel merito della questione, bollando il ricorso come palesemente inammissibile. Il ragionamento dei giudici è lineare e rigoroso. L’imputato contestava il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti la cui applicazione era stata oggetto di una rinuncia esplicita all’interno dell’accordo stesso. In altre parole, aveva prima rinunciato a chiedere le attenuanti per ottenere uno sconto di pena e poi, non contento, ha tentato di ottenerle ugualmente tramite un ricorso in Cassazione.
Questa mossa è stata vista dai giudici come un tentativo di rimettere in discussione l’intero accordo sulla pena, che per sua natura è irrevocabile una volta siglato e approvato dal giudice. Accettare il concordato significa accettarne tutte le condizioni, comprese le rinunce.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che la doglianza dell’imputato era in contraddizione con la sua stessa precedente scelta processuale. La rinuncia ai motivi di appello relativi alle circostanze attenuanti era una parte integrante del patto che ha portato alla rideterminazione della pena. Impugnare la sentenza su quei punti equivale a sconfessare l’accordo stesso, un’azione che l’ordinamento non consente. La finalità del concordato in appello è proprio quella di definire la controversia in modo rapido e definitivo, evitando ulteriori gradi di giudizio su questioni già concordate.
Di conseguenza, la pronuncia di inammissibilità è stata inevitabile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: gli accordi processuali devono essere presi con serietà e consapevolezza delle loro conseguenze. Il concordato in appello è uno strumento vantaggioso per l’imputato, ma implica delle rinunce che diventano definitive. Non è possibile beneficiare dello sconto di pena e, contemporaneamente, tentare di recuperare ciò a cui si è rinunciato. La decisione della Cassazione rafforza la stabilità e l’affidabilità degli accordi giudiziari, confermando che il “patto” con la giustizia, una volta siglato, va onorato in ogni sua parte.
È possibile impugnare una sentenza di “concordato in appello” lamentando la mancata concessione di attenuanti a cui si era rinunciato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un simile ricorso è inammissibile. La rinuncia a specifici motivi di appello è parte integrante dell’accordo e non può essere rimessa in discussione, poiché l’accordo sulla pena è ormai irrevocabile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Perché l’accordo raggiunto con il concordato in appello è considerato irrevocabile?
L’accordo è considerato irrevocabile perché rappresenta un patto tra le parti processuali, validato da un giudice, che definisce la controversia in modo tombale. Ammettere un ripensamento successivo svuoterebbe di significato l’istituto, che mira proprio a garantire una celere e definitiva conclusione del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7390 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 7390 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte d’appello di Genova, accedendo alla proposta di concordato sottoposta al suo esame, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME, per i reati indicati in rubrica.
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina ha a oggetto un solo motivo /con cui si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale concesso le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
La doglianza è inammissibile dal momento che ha per oggetto il mancato riconoscimento di circostanze la cui applicazione era stata oggetto di motivi di appello esplicitamente rinunciati, tra l’altro, in tal modo aspirando a rimettere in discussione l’ormai irrevocabile accordo sulla pena da irrogare.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente