Ricorso Inammissibile: L’Accordo in Appello Chiude le Porte alla Cassazione
L’accordo sulla pena in grado d’appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica che può portare a una riduzione della sanzione. Tuttavia, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, questa scelta ha conseguenze definitive. Aderire a un ‘concordato’ in appello significa rinunciare a future contestazioni, rendendo un eventuale ricorso inammissibile, anche se volto a far valere cause di proscioglimento che il giudice dovrebbe rilevare d’ufficio. Analizziamo questa importante pronuncia.
Il Contesto: Dall’Accordo in Appello al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato e altri reati. In sede di Corte d’Appello, l’imputato e la procura generale avevano raggiunto un accordo sulla pena da applicare, ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. La Corte territoriale, recependo la richiesta concorde delle parti, aveva rideterminato la pena complessiva in due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa.
Nonostante l’accordo, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo? Un presunto vizio di motivazione, poiché i giudici d’appello avrebbero omesso di valutare la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 c.p.p., che impone al giudice di assolvere l’imputato in ogni stato e grado del processo se ne ricorrono i presupposti.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Il principio affermato è netto: l’accordo sulla pena in appello preclude la possibilità di sollevare successive questioni davanti al giudice di legittimità.
L’Effetto Preclusivo dell’Accordo
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione della natura dell’accordo previsto dall’art. 599 bis c.p.p. Secondo la Suprema Corte, tale istituto conferisce alle parti un potere dispositivo che non si limita a definire l’entità della pena, ma si estende all’intero svolgimento processuale successivo. Scegliendo di accordarsi, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere qualsiasi altra doglianza, comprese quelle relative a questioni che, in un normale processo, sarebbero rilevabili d’ufficio dal giudice. L’accordo, in sostanza, agisce in modo analogo a una rinuncia all’impugnazione, cristallizzando la decisione e impedendo ulteriori gradi di giudizio.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una somma di quattromila euro alla Cassa delle Ammende. Si tratta di una sanzione prevista dall’art. 616 c.p.p. per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, preclusi dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali. È stato ribadito che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, incluso il giudizio di legittimità. Questo perché l’interessato, accettando l’accordo, ha di fatto rinunciato a sollevare questioni, anche rilevabili d’ufficio, in funzione del patto raggiunto sulla pena. Tale rinuncia limita la cognizione del giudice di secondo grado e, di conseguenza, preclude l’accesso alla Cassazione per contestare aspetti che sono stati implicitamente superati dall’accordo stesso. La Corte ha ritenuto che ammettere il ricorso equivarrebbe a svuotare di significato l’istituto del ‘concordato in appello’, la cui finalità è proprio quella di definire il processo in modo rapido e concordato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre un monito cruciale per la difesa: la scelta di aderire a un accordo sulla pena in appello deve essere ponderata con estrema attenzione. Se da un lato può rappresentare un’opportunità per ottenere una pena più mite, dall’altro costituisce un punto di non ritorno. Una volta siglato l’accordo, la strada verso la Corte di Cassazione è, di fatto, sbarrata. Questa pronuncia consolida il principio secondo cui la volontà delle parti, quando si esprime attraverso istituti processuali come il ‘concordato’, assume un ruolo centrale e definitivo, prevalendo sulla possibilità di successive riconsiderazioni da parte dei giudici di legittimità.
 
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p.?
No, secondo l’ordinanza, l’accordo ha un effetto preclusivo che rende il successivo ricorso per Cassazione inammissibile, in quanto l’adesione all’accordo equivale a una rinuncia a ulteriori impugnazioni.
L’accordo sulla pena impedisce di sollevare in Cassazione anche le cause di proscioglimento che il giudice dovrebbe rilevare d’ufficio?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’accordo implica la rinuncia a sollevare qualsiasi questione, anche quelle rilevabili d’ufficio come le cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., poiché rientrano nell’ambito della rinuncia processuale implicita nell’accordo.
Quali sono le conseguenze se si presenta ugualmente un ricorso giudicato inammissibile in questi casi?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4545 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4545  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di kiC) appello diaN ha applicato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. la pena complessiva di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro tremiladuecento di multa nei confronti di NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 624 b cod. pen. ed altro.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l’esistenza di cause di proscioglimento.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.