Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Preclude la Cassazione
L’esito di un processo penale può essere definito da scelte strategiche cruciali, come quella di accordarsi sulla pena in grado di appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di tale scelta, confermando che essa preclude la possibilità di contestare successivamente i punti oggetto di rinuncia. Il caso analizzato si conclude con la dichiarazione di ricorso inammissibile, offrendo importanti spunti sulla natura vincolante degli accordi processuali.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha inizio con la condanna in primo grado di un imputato, emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna. All’esito di un giudizio abbreviato, l’uomo veniva ritenuto responsabile per un reato in materia di stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). La pena inflitta era di sei anni e otto mesi di reclusione e 40.000 euro di multa, tenuto conto delle attenuanti generiche e della riduzione per il rito scelto.
Successivamente, in sede di appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Le parti concordavano sull’accoglimento di alcuni motivi di appello, con contestuale rinuncia a quelli relativi all’affermazione della responsabilità penale. La Corte di Appello di Bologna, recependo l’accordo, rideterminava la pena in sei anni di reclusione e 36.000 euro di multa.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando vizi di motivazione proprio in merito all’affermazione della sua responsabilità, ovvero il punto a cui aveva esplicitamente rinunciato in appello.
Il Ricorso Inammissibile e la Valenza dell’Accordo
Il cuore della questione giuridica risiede nella natura e negli effetti del cosiddetto “concordato in appello”. Questa procedura consente alle parti di accordarsi sulla pena, ma implica una rinuncia a contestare specifici aspetti della sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio consolidato: la rinuncia a determinati motivi di appello è un atto dispositivo che preclude la possibilità di riproporre le medesime censure in un’ulteriore fase del giudizio.
In altre parole, l’imputato, accettando l’accordo sulla pena e rinunciando a contestare la sua colpevolezza, ha consumato il suo potere di impugnazione su quel punto. Tentare di rimetterlo in discussione davanti alla Suprema Corte costituisce un vizio procedurale che rende l’impugnazione, appunto, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su una chiara interpretazione della normativa e della giurisprudenza. I giudici hanno spiegato che, quando le parti raggiungono un accordo sulla pena in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità). Il suo ruolo si concentra sulla verifica della correttezza dell’accordo e sulla sua applicazione.
La Corte ha richiamato precedenti pronunce che specificano come l’accordo sulla pena esoneri il giudice dall’obbligo di motivare l’insussistenza di cause di nullità, l’inutilizzabilità di prove o la corretta qualificazione giuridica del fatto, aspetti che si intendono superati dall’accordo stesso. Di conseguenza, l’imputato non può, in un secondo momento, lamentare una carenza di motivazione su punti che egli stesso ha scelto di non contestare per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi dichiarata senza ulteriori formalità procedurali, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza il valore strategico e la definitività degli accordi processuali. Per l’imputato e il suo difensore, la scelta di concordare la pena in appello deve essere ponderata attentamente, poiché comporta conseguenze irreversibili. La rinuncia a specifici motivi di impugnazione non è un mero atto formale, ma una scelta che preclude ogni futuro dibattito su tali questioni.
La decisione evidenzia come il sistema processuale penale valorizzi gli istituti deflattivi, come il concordato, ma al contempo ne sancisca la serietà e l’irrevocabilità. Gli avvocati devono informare chiaramente i propri assistiti che l’accordo sulla pena rappresenta una chiusura tombale sui punti oggetto di rinuncia, impedendo qualsiasi ripensamento e rendendo un eventuale, successivo ricorso su tali aspetti, inevitabilmente inammissibile.
È possibile presentare ricorso in Cassazione per motivi a cui si è rinunciato in appello tramite un accordo sulla pena?
No. L’ordinanza chiarisce che la rinuncia a specifici motivi di impugnazione in sede di accordo in appello è vincolante e preclude la possibilità di riproporre le stesse questioni davanti alla Corte di Cassazione. Un simile ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Come stabilito in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in quattromila euro.
Quando le parti si accordano sulla pena in appello, il giudice deve motivare la colpevolezza dell’imputato?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che, in presenza di un accordo sulla pena, il giudice d’appello non è tenuto a fornire una motivazione sul mancato proscioglimento dell’imputato o su altri aspetti della responsabilità penale ai quali le parti hanno rinunciato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17631 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe.
All’esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 15 febbraio 2023, NOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (esclusa l’aggravante dell’ingente quantità) e, riconosciute le attenuanti generiche, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed C 40.000, di multa.
La sentenza di appello è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis e 602 comma 1-bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull’accoglimento di alcuni motivi di appello con rinuncia a quelli concernenti la responsabilità ed essendo stata applicata dalla Corte la pena concordata: anni sei di reclusione ed C 36.000,00 di multa.
Considerato che il ricorrente deduce vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità.
Rilevato che quando, come nel caso di specie, vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo sulla pena, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull’insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, NOME COGNOME, Rv. 27738101).
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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Il Consigliere estensore
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Così deciso il 17 aprile 2024