Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Preclude l’Impugnazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione a seguito di un accordo in appello. Quando un imputato accetta di rinunciare a specifici motivi di ricorso in cambio di una pena concordata, può successivamente contestare la propria responsabilità? La risposta della Corte è netta e si traduce nella dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per chi tenta questa strada.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale che condannava un imputato per un reato. In sede di appello, le parti – accusa e difesa – hanno raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. In base a tale accordo, la Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando la responsabilità penale dell’imputato ma rideterminando la pena secondo quanto concordato.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in merito all’affermazione della sua responsabilità. In sostanza, cercava di rimettere in discussione il fondamento stesso della condanna, nonostante l’accordo raggiunto in appello.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha trattato il caso con una procedura semplificata, detta “de plano”, prevista per i ricorsi con motivi non consentiti, come quello in esame. La decisione è stata chiara e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Corte ha stabilito che le censure sollevate dall’imputato riguardo all’affermazione di responsabilità non potevano essere prese in considerazione. Questo perché, come indicato nella stessa sentenza d’appello, i motivi relativi a tale punto erano stati oggetto di esplicita rinuncia da parte dell’imputato al momento dell’accordo ex art. 599-bis c.p.p. Tale rinuncia è un elemento fondamentale dell’accordo e preclude la possibilità di riproporre le stesse questioni in una sede successiva.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del sistema processuale: la coerenza e la buona fede delle parti. L’istituto del “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.) è uno strumento deflattivo che permette di accelerare i tempi della giustizia. Funziona sulla base di una negoziazione: l’imputato rinuncia a contestare alcuni punti della sentenza (in questo caso, l’affermazione di colpevolezza) e, in cambio, ottiene un trattamento sanzionatorio concordato e potenzialmente più favorevole.
Permettere all’imputato di rimettere in discussione ciò a cui ha espressamente rinunciato vanificherebbe la ratio della norma e minerebbe la stabilità degli accordi processuali. La Corte ha quindi ribadito che, una volta formalizzata la rinuncia ai motivi di appello, tali motivi non possono essere riproposti come base per un ricorso in Cassazione. L’impugnazione, basandosi su motivi “non consentiti”, risulta quindi processualmente inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte, valutando la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente infondata, lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Questa pronuncia serve da monito: la scelta di aderire a un accordo in appello è una decisione strategica che implica conseguenze definitive. Rinunciare a determinati motivi di impugnazione è un atto vincolante che preclude la possibilità di rimetterli in discussione davanti alla Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità del ricorso e l’addebito di ulteriori spese.
È possibile impugnare una sentenza emessa dopo un accordo in appello (art. 599-bis c.p.p.) per contestare la responsabilità?
No, se i motivi di appello relativi all’affermazione di responsabilità sono stati oggetto di esplicita rinuncia da parte dell’imputato come parte dell’accordo, non è consentito riproporre tali censure nel ricorso per Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è trattato ‘de plano’?
Significa che la Corte decide sulla base dei soli atti scritti, senza la necessità di un’udienza formale, poiché l’impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti dalla legge, come nel caso di un ricorso avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di denaro, ritenuta equa dalla Corte, a favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33520 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Catania il 25/8/1958
avverso la sentenza resa il 17/6/2025 dalla Corte di appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catania, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 24/3/2021 e, confermando la responsabilità di NOME in ordine al reato di cui al capo A della rubrica, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti.
Ricorre l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e sulla mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l’impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti.
Nel caso in esame le censure in ordine all’affermazione di responsabilità devono ritenersi non consentite poiché i motivi di appello sono stati oggetto di esplicita rinunzia da parte dell’imputato, come indicato in sentenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 25 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente