Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 24/03/1962
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
pato avviso alle parti; ;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in
parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME ai sensi dell’art. 599-bis
cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza.
Esaminato il ricorso proposto dall’imputato;
rilevato
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difensore
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genericamente GLYPH
dell’illogicità
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contraddittorietà della motivazione.
Rilevato che, in forza della previsione di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod.
proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 62, della 1. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l’imputato, nel giudizio
di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero.
Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente
rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte,
formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all’abrogato art.
599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all’attuale concordato in appello, l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di
legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia . La decisione in ordine all’inammissibilità del ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cre prevede espressamente tale unico modello procedimentale per ia dichiarazione d’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod, proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore idente
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