Ricorso Inammissibile: L’Accordo tra le Parti e il Controllo del Giudice
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla disciplina del ricorso inammissibile nel processo penale, in particolare quando l’appello si fonda su un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione, con una decisione chiara e sintetica, ribadisce i confini del controllo giurisdizionale e le conseguenze di un’impugnazione manifestamente infondata.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. La decisione di secondo grado era scaturita da un accordo tra le parti processuali, una procedura nota come “concordato in appello”. Con questo istituto, accusa e difesa possono accordarsi sui motivi di appello, rinunciando ad altri, al fine di ottenere una potenziale riduzione della pena. L’imputato, tuttavia, ha deciso di impugnare anche la sentenza che recepiva tale accordo.
Il Ruolo del Giudice d’Appello nell’Accordo tra le Parti
Il cuore della questione, come chiarito dalla Suprema Corte, risiede nel ruolo del giudice d’appello di fronte a un accordo ex art. 599-bis c.p.p. Il giudice non è un mero ratificatore della volontà delle parti. Al contrario, ha il preciso dovere di esercitare un controllo attivo. Deve verificare:
1. La correttezza degli aspetti giuridici: l’accordo deve essere conforme alla legge.
2. La congruità della pena: la sanzione richiesta deve essere equa e rispettosa dei parametri legali.
Solo dopo aver accertato che l’accordo è rispettoso di questi limiti, il giudice può applicarlo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva compiuto questa operazione, richiamando la correttezza del procedimento con cui le parti erano giunte alla determinazione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, lo ha dichiarato inammissibile. La procedura adottata è stata quella semplificata de plano, ovvero senza udienza, una prassi comune per le impugnazioni che non presentano alcuna possibilità di accoglimento. La Corte ha stabilito che il giudice d’appello aveva correttamente esercitato il suo potere di controllo sull’accordo. Pertanto, l’impugnazione successiva contro la sentenza che ne derivava era priva di fondamento.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche per il ricorrente:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accordo sulla pena in appello non svuota la funzione giurisdizionale. Il giudice rimane il garante della legalità e della giustizia della decisione. La sentenza, inoltre, serve da monito: presentare un ricorso inammissibile in Cassazione non è un’azione priva di conseguenze. Oltre alla conferma della condanna, si va incontro a sanzioni economiche che possono essere anche significative, come nel caso di specie, dove è stata disposta una condanna al pagamento di tremila euro.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile “de plano”?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge sulla base della sola documentazione scritta, senza necessità di un’udienza, perché lo ritiene manifestamente infondato o privo dei requisiti di legge.
Qual è il dovere del giudice d’appello di fronte a un accordo sulla pena tra le parti?
Il giudice ha il dovere di controllare che l’accordo sia legalmente corretto e che la pena proposta sia congrua e rispettosa dei limiti fissati dalla legge. Non è obbligato ad accettare passivamente la volontà delle parti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13706 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13706 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONACO NOME nato a MADDALONI il 29/02/2000
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato-awise-a-lie-pacti; 11 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1. NOME COGNOME per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinun
motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in or reato ascritto.
2. Il ricorrente deduce vizi in ordine al trattamento sanzionatorio alla mancata concession delle attenuanti generiche e la nullità della sentenza per motivazione carente o omessa.
3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
ex art. 610, comma
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bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc.
così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguen del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contes
e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, cong dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controll l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei l indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025.