Analisi di un’Ordinanza: Il Ricorso in Cassazione nel Processo Penale
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui la Suprema Corte valuta non il fatto storico, ma la corretta applicazione della legge. Analizziamo oggi un’ordinanza della Settima Sezione Penale per comprendere la struttura formale di questi atti e l’iter processuale che seguono, anche quando il documento a disposizione non rivela l’esito finale del giudizio.
Il Contesto Processuale: Dall’Appello alla Cassazione
Il caso in esame ha origine da un ricorso in Cassazione proposto da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari, emessa in data 23 maggio 2024. Questo significa che, dopo il giudizio di secondo grado, la difesa ha ritenuto che nella sentenza d’appello fossero presenti dei vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione delle norme di diritto o della procedura penale.
Il fascicolo è quindi giunto all’esame della Corte di Cassazione, che ha fissato un’udienza per il 7 luglio 2025 per la discussione del caso. In quella data, il collegio giudicante, composto da un Presidente e da diversi Consiglieri, ha ascoltato la relazione del Consigliere incaricato e ha deciso in camera di consiglio.
La Struttura Formale dell’Ordinanza
L’atto giudiziario che analizziamo è un’ordinanza. Già questa informazione ci fornisce un indizio sulla natura della decisione, che spesso, con questo strumento, risolve questioni procedurali. L’intestazione del documento è estremamente precisa e contiene elementi essenziali a garanzia della trasparenza e della tracciabilità:
* L’Autorità Giudiziaria: Corte di Cassazione, Sezione Penale Settima.
* I Magistrati: Vengono indicati il Presidente del collegio e il Consigliere Relatore, che ha esposto i fatti e le questioni di diritto al collegio.
* Le Parti: Viene identificato l’imputato che ha proposto il ricorso e il provvedimento impugnato (la sentenza della Corte d’Appello).
* La Data: Sono presenti sia la data dell’udienza sia quella della decisione.
Questi elementi, apparentemente burocratici, sono in realtà il fondamento della validità dell’atto e della certezza del diritto.
Le Motivazioni
È fondamentale sottolineare che il testo in esame costituisce l’involucro formale dell’ordinanza. Manca, infatti, la parte motiva, ovvero la sezione in cui la Corte avrebbe spiegato le ragioni giuridiche alla base della sua decisione. In un provvedimento completo, questa sezione analizzerebbe i motivi di ricorso presentati dalla difesa, confrontandoli con i principi di diritto e la giurisprudenza consolidata, per poi giungere a una conclusione sulla loro fondatezza o infondatezza. La motivazione è il cuore di ogni provvedimento giurisdizionale, poiché permette di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dai giudici e consente il controllo sulla loro attività.
Le Conclusioni
Anche da un’ordinanza priva della parte motiva, possiamo trarre un’importante lezione: la giustizia si fonda non solo sulla sostanza delle decisioni, ma anche sulla rigorosa osservanza delle forme processuali. Ogni atto, dalla sua intestazione alla data della decisione, contribuisce a garantire la trasparenza, la certezza del diritto e la tutela delle parti coinvolte. Il ricorso in Cassazione è il vertice di questo sistema, dove la forma diventa garanzia della corretta applicazione della legge, assicurando che nessun cittadino sia condannato in violazione delle norme che regolano il giusto processo.
Qual è l’organo giudicante che ha emesso il provvedimento?
La Corte di Cassazione, Sezione Penale Settima.
Cosa è stato oggetto del ricorso?
Una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 23 maggio 2024.
Qual è la natura del provvedimento analizzato?
Si tratta di un’ordinanza, un atto con cui la Corte si pronuncia sul ricorso. Il documento in esame, tuttavia, non riporta il contenuto specifico della decisione né le sue motivazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27381 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27381 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il 22/07/1986
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il
ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla non occasionalità della condotta
criminosa e alla conseguente impossibilità di riconoscere la tenuità del fatto, con giudizio di merito insindacabile in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Il Consigliere NOME Così deciso il 7 luglio 2025