Ricorso in Cassazione Tardivo: L’Inammissibilità è la Regola
Nel labirinto delle procedure legali, i termini processuali sono come fili d’Arianna: essenziali per non perdersi e per garantire il corretto svolgimento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda in modo inequivocabile le gravi conseguenze del mancato rispetto di queste scadenze, in particolare quando si tratta di un ricorso in Cassazione tardivo.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole per reati di minacce gravi, violazione di domicilio e lesioni personali. Non rassegnato alla decisione, l’uomo, tramite il suo difensore, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
La Questione del Ricorso in Cassazione Tardivo
L’esito del giudizio di legittimità, tuttavia, non è entrato nel merito delle doglianze sollevate dalla difesa. L’attenzione della Corte si è fermata a un controllo preliminare, quello sulla tempestività del ricorso.
La legge stabilisce termini precisi per impugnare una sentenza. Nel caso specifico, la Corte di Appello si era riservata 90 giorni per depositare le motivazioni della sua decisione. Una volta depositate, la difesa aveva a disposizione 45 giorni per presentare il ricorso in Cassazione. A questo calcolo si deve aggiungere la cosiddetta “sospensione feriale dei termini”, un periodo estivo durante il quale le scadenze processuali vengono “congelate”.
Nonostante queste regole chiare, il ricorso è stato depositato oltre il termine ultimo consentito. Un errore di calcolo o una negligenza che ha avuto un peso decisivo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha agito come un rigoroso controllore del rispetto delle regole procedurali. I giudici hanno semplicemente constatato la matematica certezza del ritardo. La sentenza della Corte di Appello era stata pronunciata il 30/05/2023 e le motivazioni tempestivamente depositate il 25/07/2023. Da quella data decorreva il termine di 45 giorni per ricorrere.
La Suprema Corte ha calcolato il termine ultimo, tenendo conto della sospensione feriale, e ha verificato che il ricorso era stato presentato palesemente dopo tale scadenza. Di fronte a questa evidenza, la decisione non poteva che essere una: dichiarare il ricorso in Cassazione tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
L’inammissibilità è una sanzione processuale che impedisce ai giudici di esaminare il contenuto del ricorso. In pratica, le ragioni e le critiche mosse alla sentenza di appello non sono state nemmeno prese in considerazione, poiché l’atto introduttivo del giudizio era viziato da un errore insanabile.
Le Conclusioni
Le implicazioni di questa decisione sono molto pratiche e severe per il ricorrente. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la condanna inflitta nei gradi di merito. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (quattromila euro) in favore della Cassa delle Ammende. Questo caso serve da monito per tutti gli operatori del diritto: la precisione e la puntualità nel rispetto dei termini non sono meri formalismi, ma pilastri fondamentali dello Stato di diritto, la cui violazione comporta conseguenze definitive e onerose.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso in Cassazione tardivo?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, la sentenza impugnata diventa definitiva e l’impugnazione si conclude senza alcuna valutazione delle ragioni addotte.
Cosa comporta economicamente per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
In base a quanto stabilito dalla Corte, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle Ammende.
La sospensione feriale dei termini si applica sempre al calcolo delle scadenze per ricorrere?
Sì, come emerge dal provvedimento, nel calcolare il termine ultimo per proporre ricorso, la Corte ha tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale, che di fatto ‘allunga’ il tempo a disposizione della parte per impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26161 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 30/05/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica che, in data 22/02/2021 Ceva condannato il COGNOME a pena di giustizia per i reati di minacce gravi, violazione di domicilio e lesioni personali a lui ascritte.
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(
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., relativi a vizi di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME va dichiarato inammissibile per tardività, posto che, a fronte della pronuncia intervenuta in data 30/05/2023, per la quale la Corte di merito aveva riservato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione della sentenza era stata tempestivamente depositata in data 25/07/2023; ne deriva che – considerato che il termine per la proposizione del ricorso in cassazione, nel caso in esame, era pari a giorni quarantacinque, e considerata la sospensione dei termini in periodo feriale, nonché il termine di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. – il termine ultimo per proporre ricorso per cassazione era quello del 30/10/2024, per cui il ricorso, presentato in data 13/11/2024, è palesemente tardivo.
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 12/03/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente