Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6329 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
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COGNOME nato a MILAZZO il 25/09/1972
avverso la sentenza del 30/10/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
da –to avviso alle parti;
((-udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso, così qualificato dalla Corte di appello, presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all’albo specia difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato d cancelleria;
che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla leg giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono ess sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speci Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difen non abilitato è inammissibile;
che, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte di legittimit affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificat giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti i all’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2 Hasani, Rv. 256835);
che, ulteriormente, occorre segnalare che la disposta conversion dell’originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Cor appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorren essendo possibile ipotizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilità gravame, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avvocato non cassazionista, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., risente dell’applicazione del principio di conversione o di qualificazione giur dell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettiv la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, sì da i la sostanziale elusione dell’art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressi principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indiriz ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di cia mezzo di gravame (Sez. 6 , n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ri 1 P/ í – ysg c c, :5Conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila ‘euro in fav della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 19/12/2024