Il Ricorso in Cassazione e l’Indispensabile Ruolo del Difensore
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, consolidatosi dopo la riforma del 2017: il ricorso in Cassazione non può essere proposto personalmente dall’imputato o dal condannato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato. Questa decisione sottolinea l’importanza della difesa tecnica in una fase così delicata del processo. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in via definitiva, si trovava sotto la giurisdizione del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo emetteva un’ordinanza che il soggetto riteneva lesiva dei suoi diritti. Deciso a contestare tale provvedimento, l’uomo proponeva personalmente un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giustizia italiana.
La Questione Giuridica: Può l’Interessato Presentare da Solo il Ricorso in Cassazione?
Il nodo centrale della questione riguarda un cambiamento normativo cruciale. Prima del 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), era consentito all’imputato o al condannato presentare personalmente il ricorso. Tuttavia, la riforma ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, escludendo tale facoltà. La nuova normativa stabilisce che, a pena di inammissibilità, ogni ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Lo scopo di questa modifica è garantire un’adeguata preparazione tecnica e professionale nella redazione di un atto così complesso, destinato a un giudizio di sola legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, esaminando gli atti, ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Di conseguenza, la nuova disciplina era pienamente applicabile al caso di specie.
Gli Ermellini hanno affermato che la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione è stata abolita. Il ricorso, per essere valido, deve essere non solo firmato, ma anche redatto e presentato da un difensore abilitato. La Corte ha specificato, richiamando precedenti sentenze, che non è sufficiente neppure l’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un legale, né la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato. Questi atti, infatti, non attribuiscono al legale la titolarità dell’atto di impugnazione, che rimane formalmente attribuito alla parte privata.
Sulla base di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In applicazione dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla stessa riforma, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi che potessero escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione in materia penale deve necessariamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale. Il ‘fai da te’ processuale, in questa fase, non è più un’opzione percorribile e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione rafforza il ruolo essenziale della difesa tecnica, considerata indispensabile per tutelare efficacemente i diritti del cittadino nel grado più alto del giudizio penale, garantendo che le questioni sottoposte alla Corte siano formulate con la necessaria competenza e precisione giuridica.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione è stata esclusa.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato è sufficiente a rendere valido il ricorso?
No. La Corte ha chiarito che né l’autenticazione della firma del ricorrente, né la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato sono sufficienti. Il difensore deve essere il titolare dell’atto, ovvero colui che lo redige e lo sottoscrive come proprio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9198 Anno 2025
A
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9198 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN CATALDO il 02/08/1979
avverso l’ordinanza del 11/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Caltanissetta
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che COGNOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta;
Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso);
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.