Ricorso in Cassazione: La Firma dell’Avvocato Cassazionista è Indispensabile
Il percorso per ottenere giustizia può essere complesso e ricco di formalità procedurali, specialmente quando si arriva all’ultimo grado di giudizio. Un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima possibilità di far valere le proprie ragioni, ma il suo accesso è subordinato a regole rigorose. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di uno di questi requisiti fondamentali: la sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
I Fatti del Caso: Un Appello Personale
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’interessata aveva deciso di agire personalmente, sottoscrivendo di suo pugno l’atto di impugnazione, pur facendo autenticare la propria firma da un legale di fiducia. Le doglianze sollevate nel ricorso erano diverse: si spaziava dalla richiesta di proscioglimento per intervenuta depenalizzazione del reato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.), fino al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
Nonostante le argomentazioni di merito proposte, la Corte di Cassazione non è nemmeno entrata nel vivo della questione. Con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta per la ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo Cruciale dell’Avvocato nel ricorso in Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un punto puramente procedurale, ma di importanza capitale. L’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Nel caso specifico, il ricorso era stato proposto personalmente dalla parte. La Corte ha chiarito che la successiva autenticazione della firma da parte di un avvocato non è sufficiente a sanare questo vizio. Tale autenticazione, infatti, non trasforma l’atto in un ricorso del difensore. Inoltre, è emerso che il legale che aveva autenticato la firma non era nemmeno iscritto al suddetto albo speciale. La Corte ha precisato, citando un precedente consolidato (Cass. n. 11126/2021), che anche se l’avvocato fosse stato un cassazionista, l’autentica non avrebbe comunque reso ammissibile un ricorso presentato personalmente dalla parte. L’atto deve nascere e essere formalmente presentato dal difensore qualificato.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per i Ricorrenti
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: le norme procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie di correttezza e professionalità del processo, specialmente nel giudizio di legittimità. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve inderogabilmente affidarsi a un avvocato cassazionista, l’unico professionista legalmente autorizzato a redigere e sottoscrivere tale atto. Tentare di agire personalmente, anche con l’assistenza informale di un legale non qualificato, porta a conseguenze certe e negative: l’inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e il pagamento di una sanzione pecuniaria, vanificando ogni possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni nel merito.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, come stabilito dall’art. 613 del codice di procedura penale.
L’autenticazione della firma da parte di un avvocato di fiducia rende valido un ricorso presentato personalmente?
No, l’autenticazione della firma da parte di un avvocato, anche se di fiducia, non sana il vizio di inammissibilità se il ricorso non è formalmente sottoscritto da un difensore cassazionista.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, poiché la legge presume la colpa nella proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti essenziali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRENTOLA DUCENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
l/
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. n.
rilevato che con ricorso personalmente sottoscritto, con firma autenticata dal difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME si è doluta per il mancato proscioglimento per intervenuta depenalizzazione del reato per cui è stata pronunciata la sentenza di condanna (primo motivo), nonché per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. (secondo motivo) ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto personalmente proposto dall’interessata, in violazione dell’art. 613, cod. proc. pen., non rilevando la circostanza che la sottoscrizione sia stata autenticata dal difensore di fiducia, in quanto lo stesso non risulta iscritto nell’apposito albo speciale d patrocinanti in Cassazione (autentica che, peraltro, non avrebbe avuto l’effetto di rendere ammissibile il ricorso, anche nel caso in cui il difensore fosse stato iscritto all’albo speciale: Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere la colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2024
1