Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti Diventa Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. È fondamentale comprendere che la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ dove si possono ridiscutere le prove e i fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è assicurare la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di questi principi, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava proprio di ottenere un riesame del merito.
I Fatti del Caso: L’Introduzione di un Telefono in Carcere
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per l’introduzione illegale di un telefono cellulare all’interno di un istituto penitenziario. Le indagini avevano ricostruito gli spostamenti dell’imputato tramite i dati di posizionamento del suo cellulare, indicando che si era recato presso l’abitazione della compagna di un detenuto prima di raggiungere il carcere. Secondo l’accusa, in quell’occasione sarebbe avvenuta la consegna del telefono da introdurre illegalmente. L’imputato ha presentato ricorso, contestando questa ricostruzione e proponendo una lettura alternativa delle prove, sostenendo che non vi fosse prova certa di un suo coinvolgimento.
La Decisione sul Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni del ricorrente. I giudici hanno stabilito che le censure sollevate non riguardavano vizi di legge, ma miravano esclusivamente a una diversa interpretazione del materiale probatorio. L’imputato, infatti, non denunciava un errore nell’applicazione delle norme, bensì criticava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a sua disposizione, come i dati di localizzazione e le tempistiche degli eventi. Questo tipo di contestazione, hanno ribadito i giudici, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza d’appello fosse ‘congrua, adeguata e esente da vizi logici’. I giudici di merito avevano basato la loro decisione su ‘corretti criteri di inferenza’ e ‘condivisibili massime di esperienza’, fornendo una spiegazione coerente e logica del perché ritenessero provata la responsabilità dell’imputato. La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo di verificare che il ragionamento seguito sia logico e legalmente corretto. Poiché nel caso di specie la motivazione era immune da censure di questo tipo, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. Anche le lamentele relative alla severità della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state giudicate infondate, in quanto ripetitive e non specifiche, basate su una valutazione già compiuta correttamente dalla Corte d’Appello.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Chi intende presentare ricorso deve individuare precisi errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione palesemente illogici), non può limitarsi a proporre una ricostruzione dei fatti a sé più favorevole. La conseguenza dell’inammissibilità è severa: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi esclusivamente sulle questioni di legittimità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità svolto dalla Corte di Cassazione.
Cosa può essere contestato con un ricorso in Cassazione?
Con il ricorso in Cassazione si possono contestare esclusivamente errori nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, ma non si può chiedere alla Corte di riesaminare le prove per giungere a una diversa ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice in base al caso specifico. In questa vicenda, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41377 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41377 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLIVIERI NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
373 · GLYPH RG. 236-1-7/25
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di L’Aquila ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione dei dati di posizionamento dei telefoni cellulari indicativi degli spostamenti dell’imputato per raggiungere il carcere di Teramo passando per l’abitazione della compagna del detenuto, nonché i tempi dell’avvenuta introduzione del telefono cellulare all’interno del carcere di Teramo e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, essendo del tutto coerenti le argomentazioni in base alle quali è stato esclusa la consegna del telefono da parte della compagna del detenuto nel corso del colloquio in carcere avvenuto in un giorno successivo all’introduzione del telefono;
ritenuto che le ulteriori censure riferite al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ripetitive e aspecifiche, atteso che al di là dei precedenti penali nella motivazione sono indicati gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
GLYPH
Così deciso 11 dicembre 2025