Ricorso in Cassazione: Perché Non Basta Raccontare un’Altra Storia
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma la sua funzione è spesso fraintesa. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove si possono ridiscutere i fatti, bensì di un controllo di legittimità, volto a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso supera questo confine, venendo dichiarato inammissibile. Analizziamo il caso.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per un gesto violento ai danni di una vittima, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La sua linea difensiva si basava su un’unica argomentazione: il suo gesto non era stato intenzionale, ma frutto di mera casualità. In sostanza, l’imputato ha offerto una versione alternativa dei fatti, sostenendo che la sua ipotesi fosse stata ingiustamente scartata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, l’appello non presentava validi motivi di diritto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione conferma in via definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: il Ricorso in Cassazione e i Limiti del Giudizio di Merito
Il cuore della decisione risiede nella distinzione fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte ha sottolineato che il motivo del ricorso era palesemente infondato per diverse ragioni:
1. Ipotesi Alternativa e Incredibile: La tesi della ‘mera casualità’ era stata giudicata ‘scarsamente verosimile’ e non supportata da alcun elemento di prova, se non la parola stessa dell’imputato.
2. Motivazione Logica della Sentenza Impugnata: La Corte d’Appello aveva già smontato la versione dell’imputato con ‘argomenti logici irrefutabili’, come riportato nell’ordinanza.
3. Invasione del Merito: Il punto cruciale è che il ricorrente non ha contestato un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza precedente, come richiesto dall’art. 606, lettera e), del codice di procedura penale. Al contrario, ha semplicemente riproposto questioni relative alla valutazione delle prove e alla credibilità delle versioni, tentando di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti. Questo è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
La Corte ha ribadito che non è suo compito scegliere tra diverse ricostruzioni fattuali. Il suo ruolo è verificare che la decisione del giudice di merito sia logicamente coerente e correttamente fondata sulle norme di legge. Proporre una versione alternativa, senza demolire la logicità di quella accolta in sentenza, rende il ricorso in Cassazione un tentativo inammissibile di ottenere un terzo giudizio di merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici. Per avere successo, è indispensabile individuare e argomentare specifici errori giuridici: una norma applicata in modo errato, un’interpretazione palesemente sbagliata o, soprattutto, un vizio logico manifesto nella motivazione che la renda contraddittoria o carente. Tentare di convincere la Suprema Corte che i fatti si sono svolti diversamente, senza attaccare la struttura logico-giuridica della sentenza, è una strategia destinata al fallimento e che comporta ulteriori spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legge o illogicità della motivazione della sentenza precedente, si è limitato a riproporre una valutazione dei fatti e a formulare un’ipotesi alternativa (la casualità del gesto) che è di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove, valutare la credibilità dei testimoni o scegliere tra diverse possibili ricostruzioni dei fatti. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6427 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6427 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 31/07/2001
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il motivo di ricorso, che sostiene la mera casualità del gesto violento dell’imputato ai danni della vittima, oltre ad essere una ipotesi alternativa scarsamente verosimile e non corroborata da alcunché oltre alla parola dell’imputato, è altresì smentita dalla motivazione della sentenza (pg. 2 e 3) con argomenti logici irrefutabili;
osservato in sostanza che le doglianze ripropongono questioni valutative delle prove o dei criteri utilizzati per commisurarne credibilità attendibilità e tenuta logica, nonché conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, formulando ipotesi alternative, senza attingere alla critica di legittimità richiesta dall’art. 606 lett. cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025