Ricorso in Cassazione: quando una richiesta di riesame dei fatti lo rende inammissibile
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, un’opportunità per verificare la corretta applicazione della legge. Tuttavia, è fondamentale comprendere i suoi limiti. Un errore comune è tentare di trasformarlo in un ‘terzo grado di giudizio’ per ridiscutere i fatti, una strada che conduce quasi inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio.
Il caso: la richiesta di misure alternative respinta
Un uomo, condannato in via definitiva, si era visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di ottenere misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva basato la sua decisione su una valutazione complessiva della persona, considerando i suoi numerosi precedenti penali e carichi pendenti, molti dei quali per reati della stessa natura e commessi fino a tempi recenti. Secondo i giudici, concedere i benefici sarebbe stato prematuro, data la necessità di un più approfondito periodo di osservazione in carcere.
Il motivo del Ricorso in Cassazione
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, la difesa ha presentato un Ricorso in Cassazione. Il motivo principale era l’accusa al Tribunale di aver ‘travisato le prove’ a discapito del condannato e di non aver risposto a specifiche obiezioni difensive. In sostanza, il ricorrente sosteneva che i giudici di sorveglianza avessero interpretato male gli elementi a sua disposizione, giungendo a una conclusione ingiusta.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, spiegando in modo netto i confini del proprio operato. I giudici supremi hanno chiarito che il loro ruolo non è quello di condurre una nuova valutazione dei fatti, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza era tutt’altro che carente. Anzi, aveva preso in esame l’intero percorso di vita del condannato, valutando attentamente l’impatto dei suoi precedenti sulla sua attuale affidabilità. La decisione di negare i benefici non era arbitraria, ma fondata sulla constatazione che precedenti tentativi di reinserimento erano stati ritenuti prematuri solo un mese prima.
Di conseguenza, il ricorso non sollevava una vera questione di ‘legittimità’ (cioè di violazione di legge), ma mirava a ottenere una rivalutazione delle circostanze di fatto, chiedendo implicitamente alla Cassazione di sostituire il proprio giudizio a quello del Tribunale di Sorveglianza. Questa richiesta è, per definizione, preclusa nel giudizio di legittimità.
Le conclusioni: i limiti del giudizio di legittimità
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine della procedura penale: il Ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito. Non si può utilizzare per chiedere ai giudici supremi di riesaminare le prove o di offrire una diversa interpretazione dei fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale e correggere gli errori di diritto, non quelli di valutazione fattuale.
Quando un ricorso si limita a criticare l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito, senza individuare un vizio logico palese nella motivazione o una specifica violazione di legge, è destinato all’inammissibilità. La conseguenza, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della futilità del tentativo.
Perché il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle circostanze di fatto, un’attività preclusa nel giudizio di legittimità proprio della Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per negare le misure alternative?
Il Tribunale ha considerato l’intero vissuto del condannato, i suoi numerosi carichi pendenti e le condanne, molti della medesima indole e recenti, e il fatto che la concessione di benefici simili era già stata ritenuta prematura in precedenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 17 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale o in subordine della detenzione domiciliare, avanzata da NOME COGNOME;
Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia travisato le prove a sua discolpa e abbia omesso di rispondere alle specifiche censure avanzate dalla difesa;
Ritenuto che l’ordinanza in realtà prende in considerazione l’intero vissuto del condannato e valuta nel merito l’incidenza dei fatti oggetto dei suoi numerosi carichi pendenti e delle sue condanne, molti dei quali della medesima indole e consumati sino al 2021, sulla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti nell’osservazione del condannato, al quale già erano stati negati in precedenza più gradati benefici, la cui concessione era stata ritenuta prematura fino ad appena un mese prima;
che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così GLYPH ciso il 10 ottobre 2024