Ricorso in Cassazione: i limiti e i motivi di inammissibilità
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è soggetto a regole molto stringenti. Non si tratta di un terzo processo nel merito dei fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso viene respinto perché non rispetta tali requisiti, risultando inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti della decisione dei giudici di secondo grado: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’errata applicazione dell’aggravante della recidiva.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
L’analisi della Corte di Cassazione si è concentrata non sul merito delle richieste, ma sulla loro formulazione e fondatezza processuale. Entrambi i motivi sono stati giudicati inammissibili.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
Il primo motivo contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche. La Cassazione ha rilevato che questa doglianza era una mera riproposizione di quanto già sostenuto e respinto nel giudizio d’appello. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva adeguatamente giustificato il diniego facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione di secondo grado, evidenziandone gli errori di diritto.
L’applicazione della recidiva nel Ricorso in Cassazione
Anche il secondo motivo, relativo all’applicazione della recidiva, è stato considerato inammissibile. La Corte lo ha definito “aspecifico”, ovvero generico. La sentenza d’appello aveva motivato l’applicazione della recidiva sulla base di un giudizio sulla rinnovata capacità a delinquere del soggetto e sulla sua pericolosità sociale, dimostrata dalla commissione del nuovo reato. Il ricorso non ha mosso una critica pertinente a questa valutazione, limitandosi a contestare l’aggravante in modo vago e senza argomentazioni specifiche che potessero incrinare la logicità del ragionamento dei giudici di merito.
La Decisione della Corte: le motivazioni e le conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione risiede nella manifesta infondatezza e aspecificità dei motivi proposti. Il ricorso è stato considerato un tentativo di ottenere un riesame del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato come l’onere argomentativo del giudice d’appello fosse stato pienamente assolto, rendendo le critiche del ricorrente prive di fondamento giuridico.
In conclusione, questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione è uno strumento che richiede rigore e specificità. Non basta essere in disaccordo con una sentenza per impugnarla con successo; è necessario individuare precisi vizi di legge e argomentarli in modo puntuale, confrontandosi con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende funge anche da monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che hanno il solo effetto di appesantire il sistema giudiziario.
Perché il motivo di ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era una semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti in appello. Il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva giustificato il diniego sulla base dei precedenti penali.
Per quale ragione il motivo sulla recidiva è stato giudicato aspecifico?
Il motivo è stato ritenuto aspecifico perché non ha contestato in modo puntuale e pertinente la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva basato la sua decisione su un giudizio di pericolosità sociale e di rinnovata capacità a delinquere del ricorrente, argomentazioni che il ricorso non è riuscito a scalfire.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30212 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30212 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che i primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo dei motivi già dedotti in app puntualmente disattesi dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legit ed è manifestamente infondato perché l’onere argomentativo del giudice, con il quale ricorrente non si confronta, è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento ag elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali i precedenti penali (si veda, in particolare pag sentenza impugnata);
che, del pari, è aspecifico il motivo volto a censurare l’applicazione della recidiva, conto di quanto precisato a fg. 4 della sentenza impugnata relativamente al giudizio su rinnovata capacità a delinquere del ricorrente ed alla sua pericolosità dovuta alla commissi del reato per cui si procede rispetto ai precedenti commessi;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024.