Ricorso in Cassazione: L’Errore da Evitare per non vederselo Dichiarare Inammissibile
Presentare un Ricorso in Cassazione è l’ultima possibilità per contestare una sentenza di condanna, ma è un percorso disseminato di rigidi requisiti formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda uno degli errori più comuni e fatali: riproporre semplicemente gli stessi motivi di appello già respinti, senza un’analisi critica della decisione impugnata. Analizziamo questo caso per capire come evitare una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto pluriaggravato. L’imputato era stato ritenuto colpevole, sia in primo grado che in appello, del furto di due imbarcazioni e dei relativi carrelli di trasporto. La Corte d’Appello di Perugia aveva confermato la sentenza di condanna, ritenendo le prove a carico dell’imputato sufficienti e la sua colpevolezza pienamente dimostrata.
Contro questa decisione, la difesa ha presentato un Ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il motivo del Ricorso in Cassazione
La difesa ha lamentato l’inesistenza, l’insufficienza e l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello, in riferimento alle norme sulla valutazione della prova (art. 192 del codice di procedura penale). In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano ragionato per giungere alla conclusione di colpevolezza.
Tuttavia, questo motivo di ricorso presentava un difetto cruciale: non era nuovo. Si trattava, infatti, della mera riproposizione di censure e argomentazioni che erano già state ampiamente esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il ricorso per legittimità non può essere una semplice ripetizione dei motivi di appello. È necessario, invece, che l’imputato si confronti specificamente con le argomentazioni della sentenza che intende impugnare, evidenziandone i presunti vizi logici o giuridici.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione solida, logica e priva di vizi, rispondendo punto per punto alle obiezioni della difesa. Il ricorrente, invece di contestare nel dettaglio quel ragionamento, si è limitato a ripresentare le sue tesi, ignorando di fatto le risposte già fornitegli nel giudizio precedente. Questo comportamento processuale rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
La Corte ha quindi ribadito un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso che chiede implicitamente una nuova valutazione delle prove, senza dimostrare un vizio specifico della sentenza impugnata, esula dalle competenze della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento offre una lezione importante per chiunque si appresti a redigere un Ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza o dell’erroneità della sentenza; è indispensabile strutturare il ricorso come una critica puntuale e argomentata della decisione di secondo grado. Bisogna analizzare la motivazione della Corte d’Appello e dimostrare, con argomenti giuridici precisi, dove e perché i giudici hanno sbagliato. Riproporre passivamente le stesse doglianze già respinte equivale a presentare un ricorso destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché si limitava a riproporre motivi di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale, senza un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorrente si limita a copiare o ripetere le stesse argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza criticare in modo specifico e puntuale le ragioni per cui il giudice d’appello le aveva respinte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la fine del processo, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30115 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di furto pluriaggravato di due imbarcazioni, con relativi carrelli di trasporto.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.) non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. imp.), con motivazione immune dai denunciati vizi e con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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