Ricorso in Cassazione: I Limiti al Giudizio della Suprema Corte
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti e i requisiti di ammissibilità del Ricorso in Cassazione. La decisione sottolinea una regola fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità che vigila sulla corretta applicazione della legge. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della conferma della sua condanna da parte della Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, basando l’impugnazione su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Corte
Il ricorrente contestava la sentenza d’appello lamentando una valutazione errata delle prove e una scorretta applicazione delle norme. Tuttavia, la Corte ha ritenuto l’intero ricorso inammissibile, analizzando e respingendo ogni singolo motivo.
La Ripetitività delle Doglianze nel Ricorso in Cassazione
I primi due motivi del ricorso sono stati giudicati ‘meramente ripetitivi’. In pratica, l’imputato aveva riproposto le stesse identiche argomentazioni già presentate e adeguatamente respinte dai giudici della Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di effettuare una ‘terza valutazione del fatto’. Proporre ricostruzioni alternative dei fatti, già esaminate nei gradi di merito, equivale a chiedere un nuovo giudizio sulla vicenda, attività che esula completamente dalle competenze della Corte di legittimità.
Il Giudizio di Equivalenza tra Circostanze
Il terzo motivo contestava il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del motivo. La valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un’attività tipica del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o assente, cosa che nel caso di specie non è avvenuta, poiché la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la propria decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso basandosi su un principio cardine della procedura penale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. Il Ricorso in Cassazione, invece, serve a controllare che in questi processi la legge sia stata applicata correttamente. Riproporre le stesse questioni di fatto, sperando in una diversa interpretazione da parte della Suprema Corte, è un errore procedurale che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La Corte ha quindi sanzionato questo tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda presentare un Ricorso in Cassazione. È fondamentale che i motivi di impugnazione si concentrino esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge o un vizio grave della motivazione. Insistere su questioni fattuali già esaminate e decise nei precedenti gradi di giudizio non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Il ricorrente, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello e perché chiedevano una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, ovvero controlla la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti come accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18958 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Considerato che il primo ed il secondo motivo sono meramente ripetitivi di doglianze già formulate nei gradi precedenti ed adeguatamente risolti nella sentenza di appello, a pg.2 e seguenti della motivazione; in sostanza, con il ricorso in cassazione si formulano ipotesi ricostruttive alternative chiedendo la terza valutazione del fatto, piuttosto che un giudizio di legittimità sulla sentenz impugnata, in violazione dei principi ordinamentali e processuali italiani;
osservato il terzo motivo di ricorso contesta inammissibilmente il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, che esula anch’esso dal perimetro di competenza di questa Corte, se adeguatamente motivato come nel caso di specie a pg. 4, in fondo, della decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
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