Ricorso in Cassazione: I Requisiti di Specificità per Evitare l’Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è regolato da criteri molto rigorosi. Non si tratta di un terzo processo sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire i requisiti di specificità e autosufficienza che, se non rispettati, portano a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio cosa è stato deciso.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Dichiarato Inammissibile
Una persona condannata nei primi due gradi di giudizio presentava un ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Una contestazione sulla sua responsabilità penale, invocando una non corretta applicazione delle norme sostanziali.
2. La lamentela per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Entrambi i motivi sono stati però respinti dalla Corte Suprema, che ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile.
I Limiti del Ricorso in Cassazione: Non è un Terzo Grado di Merito
La Corte ha innanzitutto chiarito la funzione e i limiti del giudizio di legittimità. Il primo motivo di ricorso, pur apparendo come una critica all’applicazione della legge, celava in realtà una richiesta di rivalutazione delle prove e di una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito.
Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare le prove (ad esempio, riascoltare un testimone o analizzare un documento), ma solo di verificare che i giudici di primo e secondo grado abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali è, per sua natura, inammissibile.
Il Requisito di Specificità e Autosufficienza
Il Codice di procedura penale (art. 581) impone che i motivi di ricorso siano specifici. Ciò significa che il ricorrente deve indicare con precisione quali parti del provvedimento impugnato ritiene errate e per quali ragioni giuridiche. Il ricorso deve essere “autosufficiente”, ovvero contenere tutti gli elementi necessari affinché la Corte possa decidere senza dover ricercare altri atti del fascicolo. Nel caso di specie, i motivi erano generici e non individuavano vizi di legittimità, ma si limitavano a contestare l’esito del giudizio di merito.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche nel Ricorso in Cassazione
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.
È sufficiente, infatti, che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti prevalenti e decisivi (come la gravità dei fatti o la personalità dell’imputato) o all’assenza di elementi positivi di particolare rilievo. Una volta fornita una motivazione congrua su questi aspetti, tutte le altre argomentazioni difensive si considerano implicitamente respinte.
le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, la netta distinzione tra giudizio di merito (primo grado e appello) e giudizio di legittimità (Cassazione). Quest’ultimo non può essere utilizzato come una terza occasione per discutere i fatti e le prove; il suo perimetro è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione. I giudici hanno ritenuto che il ricorso tentasse proprio di superare questo confine, proponendo una “rivalutazione delle fonti probatorie” e una “alternativa ricostruzione dei fatti”, attività estranee al sindacato di legittimità.
In secondo luogo, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale. Il sindacato della Cassazione si limita a verificare che la motivazione del diniego non sia palesemente illogica o contraddittoria. È sufficiente che il giudice indichi le ragioni preponderanti della sua decisione negativa, senza dover analiticamente confutare ogni singolo elemento a favore del reo.
le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla tecnica di redazione del ricorso in Cassazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è fondamentale che i motivi siano formulati in modo specifico, indicando chiaramente i vizi di legge o i difetti logici della motivazione della sentenza impugnata. È del tutto inutile e controproducente insistere su una diversa interpretazione dei fatti o delle prove, poiché tale attività è preclusa in sede di legittimità. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sottolineare la manifesta infondatezza dell’impugnazione proposta.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti dalla legge, ovvero se i motivi sono generici e non individuano precise violazioni di legge o vizi di motivazione. Inoltre, è inammissibile se mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del mio processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove (travisamento della prova a parte, in casi specifici), ma di verificare che le norme giuridiche siano state applicate correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Il giudice deve spiegare dettagliatamente perché nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata citata nel provvedimento, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice fornisca una motivazione congrua, facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi (es. la gravità del fatto) o all’assenza di elementi positivi rilevanti. Non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento a favore dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12563 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazi in ordine alla penale responsabilità in relazione all’art. 54 cod. pen., è requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, 581 cod. proc. pen. e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti proba e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione di quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emerg processuali valorizzate dai giudicanti;
che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia i disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi res il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità dell valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci genericamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancat riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di concreta specific comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza d legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli ele favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffi congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti o all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tuttì gli alt valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.