Ricorso in Cassazione: L’Importanza del Difensore Abilitato
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale sulle regole procedurali che governano il ricorso in Cassazione in materia penale. Spesso, il cittadino può non essere a conoscenza della necessità di una rappresentanza tecnica qualificata, ma come vedremo, la legge è molto chiara su questo punto, prevedendo conseguenze severe in caso di inosservanza. Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda proprio un ricorso presentato personalmente dall’imputato, un errore procedurale che ne ha determinato l’immediato arresto.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di impugnare tale decisione presentando personalmente un ricorso presso la Corte di Cassazione. L’atto di impugnazione non era quindi firmato né presentato da un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, come richiesto dalle norme di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 12309 del 2024, ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente procedurale. La Corte ha rilevato che l’atto era stato proposto da un soggetto che, in quella specifica sede, era privo della capacità di stare in giudizio autonomamente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della pronuncia è netta e si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale penale. La Corte ha stabilito che il ricorso era inammissibile poiché “proposto da soggetto privo di legittimazione”. La legge, infatti, riserva la facoltà di presentare un ricorso per Cassazione esclusivamente a un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (comunemente detto ‘cassazionista’).
L’imputato, agendo personalmente, ha violato questa regola fondamentale. La conseguenza diretta di tale declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare impugnazioni temerarie o irrituali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale: il percorso verso la Corte di Cassazione richiede una competenza tecnica specifica e il rispetto rigoroso delle forme. I cittadini devono essere consapevoli che, a differenza di altri gradi di giudizio, il fai-da-te nel processo penale di legittimità non è consentito. È indispensabile affidarsi a un legale specializzato, non solo per la corretta impostazione delle censure, ma anche per il semplice compimento degli atti introduttivi. Ignorare questa regola non solo rende vana la propria azione, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No, il ricorso deve essere presentato obbligatoriamente da un difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione. Il ricorso presentato personalmente dall’interessato è considerato inammissibile.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Qual è la motivazione principale per cui il ricorso è stato respinto in questo caso?
La motivazione è la mancanza di legittimazione del proponente. Il ricorso è stato presentato da un ‘soggetto privo di legittimazione’, ovvero l’imputato stesso, invece che da un avvocato cassazionista, come richiesto dalla legge per questo tipo di procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso presentato dall’imputato NOME COGNOME contro la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall’interessato personalmente e non da difensore abilitato al patroci presso la Corte di cassazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.