Ricorso in Cassazione Penale: L’Errore Procedurale che Costa Caro
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e, proprio per la sua importanza, è circondato da rigide regole procedurali. Ignorare queste norme può portare a conseguenze gravi, come la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un errore formale, apparentemente banale, possa precludere l’accesso alla giustizia e comportare sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Napoli, decideva di impugnare la sentenza presentando personalmente un ricorso in Cassazione. L’atto veniva quindi depositato senza l’assistenza e la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questa scelta si è rivelata fatale per le sorti dell’impugnazione.
La Regola Fondamentale per il Ricorso in Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su una norma chiara e inderogabile del codice di procedura penale. A seguito delle modifiche introdotte con la Legge n. 103 del 2017, l’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione, un cosiddetto “avvocato cassazionista”.
Questa regola è stata introdotta per garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nei ricorsi presentati alla Suprema Corte, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si sono fondate sull’applicazione diretta della normativa vigente. I giudici hanno specificato che la nuova formulazione dell’art. 613 c.p.p. non lascia spazio a interpretazioni: il ricorso presentato personalmente dall’imputato è inammissibile. La Corte ha inoltre richiamato precedenti pronunce consolidate che confermano questo principio, sottolineando che non è sufficiente neppure che la firma dell’imputato sia autenticata da un avvocato cassazionista. L’atto deve essere interamente redatto e sottoscritto dal difensore specializzato, che se ne assume la piena paternità e responsabilità tecnica.
La decisione evidenzia la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Non essendosi avvalso di un professionista qualificato, l’imputato ha violato una regola procedurale fondamentale, rendendo il suo ricorso irricevibile. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il percorso verso la giustizia è scandito da regole precise che non possono essere ignorate. Il ricorso in Cassazione è un atto complesso che richiede la massima competenza tecnica. Affidarsi a un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un requisito essenziale imposto dalla legge per tutelare sia la funzione della Corte Suprema sia gli interessi dello stesso imputato. L’esito di questo caso serve da monito: un errore procedurale può chiudere definitivamente le porte del più alto grado di giudizio e comportare significative conseguenze economiche.
Posso presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, la legge richiede tassativamente, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia redatto e sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente che la firma dell’imputato sul ricorso sia autenticata da un avvocato cassazionista?
No, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, non basta l’autenticazione della firma. L’intero atto di ricorso deve essere redatto e firmato dal difensore cassazionista, che se ne assume la responsabilità tecnica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34975 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34975 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA a ZHEJIANG (CINA)
avverso la sentenza in data 09/06/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 09/06/2025 della Corte di appello di Napoli.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato.
2.1. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la Legge 23 giugno 2017, n. 103- ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione, l’atto di ricorso dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr. Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Rv. 277695 – 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, NOME, Rv. 274221 – 01).
Da ciò l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto proposta con atto di ricorso sottoscritto dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 02/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME