Ricorso in Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto funzionamento del sistema. Una di queste regole, spesso sottovalutata da chi non è un addetto ai lavori, riguarda i requisiti per presentare un ricorso in Cassazione. Con l’ordinanza n. 3928 del 2024, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso presentato personalmente dall’imputato, senza la sottoscrizione di un difensore abilitato, è irrimediabilmente inammissibile.
Il Caso in Esame: Un Appello Finito Male
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Trieste. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito per due motivi principali: la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la determinazione della pena inflitta. Tuttavia, l’imputato ha commesso un errore procedurale fatale: ha proposto e sottoscritto il ricorso personalmente, senza avvalersi di un avvocato iscritto all’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
Ricorso in Cassazione e Requisiti di Ammissibilità
L’articolo 613, comma 1, del Codice di Procedura Penale è categorico: l’atto di ricorso e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa norma non è un mero capriccio del legislatore, ma risponde a una precisa esigenza di filtro e di garanzia della tecnicità giuridica degli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte, che è giudice di legittimità e non di merito. L’intervento di un professionista qualificato assicura che le questioni sollevate siano pertinenti e formulate correttamente, evitando di ingolfare la Corte con ricorsi infondati o mal posti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità, nell’analizzare il caso, non hanno potuto fare altro che constatare la violazione della norma procedurale. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall’imputato e, pertanto, mancava del requisito essenziale della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Questa carenza, definita come “difetto di legittimazione”, comporta automaticamente la sanzione processuale dell’inammissibilità.
La Corte ha inoltre specificato che, poiché l’impugnazione è stata proposta dopo l’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017 (nota come “riforma Orlando”), la questione doveva essere trattata con una procedura semplificata, cosiddetta “de plano”, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura accelerata è prevista proprio per i casi di inammissibilità manifesta, consentendo alla Corte di decidere rapidamente senza la necessità di un’udienza pubblica.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per scoraggiare ricorsi temerari o palesemente inammissibili.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in commento offre un monito chiaro e inequivocabile: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, l’assistenza tecnica di un avvocato specializzato non è una facoltà, ma un obbligo imposto dalla legge. Il “fai da te” legale è una strada che conduce inevitabilmente all’inammissibilità dell’impugnazione.
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono severe. Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, precludendo ogni ulteriore possibilità di riesame nel merito. Inoltre, l’imputato si trova a dover sostenere un onere economico aggiuntivo, rappresentato dalle spese del procedimento e dalla sanzione pecuniaria. Questa pronuncia sottolinea, ancora una volta, l’importanza cruciale di affidarsi sempre a un difensore qualificato per tutelare efficacemente i propri diritti in ogni fase e grado del procedimento giudiziario.
 
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione penale?
No. L’ordinanza chiarisce che, in base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina le ragioni del ricorso e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quale procedura segue la Corte per decidere su un ricorso palesemente inammissibile?
La Corte di Cassazione procede con rito “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Si tratta di una procedura semplificata e rapida, senza udienza pubblica, utilizzata per i casi di inammissibilità manifesta.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3928  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nonché in relazione alla determinazione della pena, è stato proposto personalmente dall’imputato in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
considerato che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente