Ricorso in Cassazione: L’Errore Procedurale che Costa Caro
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si possono contestare unicamente le violazioni di legge. Proprio per la sua delicatezza e tecnicità, la legge impone requisiti formali stringenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda come la violazione di una di queste regole fondamentali, ovvero la necessità di essere assistiti da un difensore abilitato, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità con pesanti conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di avvalersi di un avvocato iscritto all’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, l’imputato redigeva e depositava l’atto personalmente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, fermandosi a una valutazione preliminare di carattere puramente procedurale. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Difetto di Legittimazione nel Ricorso in Cassazione
La motivazione della decisione è cristallina: il ricorso è stato proposto da un soggetto “privo di legittimazione”. Nel contesto del giudizio di Cassazione, la legittimazione a presentare l’impugnazione non appartiene alla parte personalmente, ma spetta esclusivamente a un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questo principio, noto come ius postulandi, stabilisce che la capacità di compiere atti processuali in nome e per conto di una parte è riservata a professionisti qualificati.
L’ordinamento processuale penale prevede che, davanti alla Corte di Cassazione, la difesa tecnica sia obbligatoria e debba essere esercitata da un avvocato cassazionista. Tale regola non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e competenza, data l’elevata tecnicità delle questioni trattate in sede di legittimità, dove non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione delle norme di diritto.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, equitativamente determinata dal giudice. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Questa pronuncia funge da importante monito: il “fai da te” nel processo penale, specialmente nei gradi più alti di giudizio, non solo è inefficace, ma è anche controproducente. Affidarsi a un difensore specializzato non è una facoltà, ma un requisito imprescindibile per poter vedere esaminate le proprie ragioni dalla Suprema Corte. L’inosservanza di questa regola preclude ogni possibilità di successo e comporta un inevitabile esborso economico.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione personalmente, senza un avvocato?
No, l’ordinanza conferma che un ricorso presentato personalmente dall’interessato è inammissibile, in quanto deve essere proposto da un difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorrente è stato considerato privo di legittimazione?
La legittimazione a proporre il ricorso è mancante perché l’atto è stato presentato direttamente dall’imputato. La legge riserva questa facoltà esclusivamente a un difensore iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRUMO APPULA il 12/12/1994
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
/dato avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che il ricorso presentato dall’imputato NOME COGNOME contro la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall’interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocin presso la Corte di cassazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2023.