Ricorso in Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della procedura penale, le regole formali non sono meri cavilli, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione deve essere redatto e sottoscritto da un avvocato abilitato, altrimenti è inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché questo requisito è così stringente e quali sono le conseguenze per chi non lo rispetta.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trieste, decideva di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione veniva redatto e firmato personalmente dall’imputato stesso, senza l’assistenza tecnica e la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. La questione giungeva quindi al vaglio della Suprema Corte, chiamata a valutare la validità formale del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta e non ha lasciato spazio a interpretazioni: la mancanza della firma di un difensore abilitato costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di esaminare il merito delle questioni sollevate. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
I giudici hanno chiarito che la natura del ricorso per cassazione richiede una competenza tecnica specifica, che solo un avvocato cassazionista può garantire. Il ricorso, infatti, non riguarda una nuova valutazione dei fatti (come avviene in appello), ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
È stato inoltre precisato che eventuali “escamotage” non possono sanare questo vizio. La Corte ha ritenuto irrilevante sia l’eventuale autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato. Tali atti, infatti, non attribuiscono la paternità giuridica del ricorso al professionista, che rimane un atto personale dell’imputato e, come tale, invalido.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il percorso verso la giustizia è scandito da regole precise che non possono essere ignorate. Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio e richiede un livello di specializzazione tecnica elevatissimo. La legge impone che a redigere e firmare l’atto sia un professionista qualificato, non per un mero formalismo, ma per assicurare che le argomentazioni legali siano presentate in modo corretto ed efficace. Affidarsi al “fai da te” in questa fase non solo è inutile, perché porta a una sicura dichiarazione di inammissibilità, ma è anche dannoso, comportando la condanna a sanzioni economiche e la perdita definitiva della possibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, l’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso in Cassazione è firmato solo dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato rende valido il ricorso?
No, la Corte ha chiarito che l’autenticazione della firma o la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato sono irrilevanti. Questi atti non trasferiscono la titolarità del ricorso al difensore, che rimane un atto personale dell’imputato e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44377 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 28/01/1963
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
CW2. LYt. ritenuto che il ricorso proposto da NOME 11~11r. è inammissibile perché pro personalmente dall’imputato;
considerato, infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato n. 103 del 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pen di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato, che lo ha personalmente red inammissibile;
considerato che, per la natura personale dell’atto di impugnazione, è irrilev l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la s del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito del quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez.3, n. 11126 del COGNOME, Rv. 281475);
ritenuto che va quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalit dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricor pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, c stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere COGNOME tensore COGNOME
Il Presi ente