Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso di Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare una sentenza per vizi di legittimità. Tuttavia, l’accesso a questa giurisdizione superiore è tutt’altro che automatico. Un’ordinanza della Settima Sezione Penale ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’obiettivo del ricorrente era ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. Sebbene il testo del provvedimento non entri nel dettaglio delle motivazioni, la sua collocazione presso la Settima Sezione Penale e l’esito sono altamente indicativi. Questa sezione è spesso incaricata di un esame preliminare dei ricorsi, agendo come un filtro per quelli che appaiono manifestamente infondati o, appunto, inammissibili.
La decisione si conclude con un riferimento al pagamento di ammende, una conseguenza tipica prevista dalla legge quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile. Questo esito non solo conferma la sentenza impugnata, rendendola definitiva, ma aggiunge anche un onere economico per il ricorrente, a sanzione di un’iniziativa giudiziaria ritenuta priva dei requisiti di legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni, pur non essendo esplicitate nel breve testo dell’ordinanza, sono riconducibili alle cause tipiche di inammissibilità. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
1. Vizi di Forma: Mancanza dei requisiti formali richiesti dalla legge per l’atto di ricorso.
2. Motivi non Consentiti: Quando i motivi proposti non rientrano tra quelli tassativamente previsti dal codice di procedura penale (es. violazione di legge, vizio di motivazione), ma tentano di ottenere un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
3. Genericità dei Motivi: L’impugnazione non specifica in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sostengono.
L’ordinanza in questione, con la sua concisione e la condanna alle ammende, suggerisce che il ricorso sia incorso in una di queste criticità, venendo giudicato privo dei presupposti minimi per essere esaminato nel merito.
Conclusioni
La vicenda analizzata ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede massima perizia e rigore. La sua funzione non è quella di offrire una terza occasione per discutere i fatti, ma di controllare la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici di merito. Una dichiarazione di inammissibilità non è un evento neutro; comporta la definitività della condanna e sanzioni pecuniarie. Ciò evidenzia l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione efficace, evitando così iniziative giudiziarie destinate all’insuccesso e a ulteriori costi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base al provvedimento, il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente può essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria (ammenda).
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un procedimento penale?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso (giudizio di merito), ma si limita a verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano correttamente interpretato e applicato la legge (giudizio di legittimità).
Perché un ricorso può essere assegnato alla Settima Sezione Penale?
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione svolge una funzione di “filtro”, occupandosi della gestione e della rapida definizione dei ricorsi che appaiono manifestamente inammissibili o infondati, al fine di ottimizzare il lavoro della Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16217 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16217 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALFEDENA il 09/11/1946
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, esula
dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg.
1 –
3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere esten COGNOME
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