Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli att:i e a sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da NOME
, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 cl.P.R.
115/2002_
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la
mancanza di idonea motivazione a sostegno della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto rì
prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo punto di responsabilità dell’imputato, esente da vizi logici e convergente con
quello del Tribunale.
Considerate che i motivi del ricorso, a pena di inarnmissibilità (artt. 581 e
591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
eurd tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 aprile 2025
I! Consigliere estensore
Aresidente