Ricorso in Cassazione: i confini tra merito e legittimità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono aperte a qualsiasi tipo di doglianza. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta un punto fondamentale: in sede di legittimità non si possono ridiscutere i fatti del processo. Questo principio è cruciale per comprendere perché molti ricorsi vengano dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la sentenza. I motivi del ricorso erano essenzialmente due. Con il primo, mascherato da ‘violazione di legge’, si cercava in realtà di spingere la Suprema Corte a riesaminare gli elementi di prova che avevano portato alla condanna. Con il secondo motivo, si criticava la logica della sentenza impugnata, ma senza evidenziare un vizio sufficientemente grave da giustificare l’intervento della Cassazione.
L’Analisi della Corte: i limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti entrambi infondati, portando a una dichiarazione di inammissibilità.
Il Collegio ha sottolineato che il giudizio di Cassazione è un giudizio di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, il primo motivo di ricorso, pur invocando una violazione di legge, invitava la Corte a una nuova valutazione delle prove. Questa operazione è preclusa in sede di legittimità. La Corte ha notato come la sentenza d’appello avesse già chiaramente e ampiamente indicato gli elementi a fondamento della responsabilità dell’imputata.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha specificato che per annullare una sentenza non è sufficiente lamentare una generica ‘illogicità’ nella motivazione. È necessario dimostrare una ‘manifesta illogicità’, ovvero un errore di ragionamento talmente evidente e grave da rendere la sentenza insostenibile. Il motivo di ricorso, invece, si limitava a una critica superficiale che non raggiungeva tale livello di gravità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono chiare e didattiche. La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso fosse un tentativo malcelato di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito, operazione non consentita. I motivi presentati non hanno scalfito la coerenza e la correttezza argomentativa della sentenza impugnata, la quale era basata su conclusioni ben argomentate.
Inoltre, la Corte ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile, poiché la sua memoria difensiva era stata depositata in ritardo, come stabilito da precedente giurisprudenza citata nell’ordinanza.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è essenziale formulare motivi di ricorso che attengano strettamente a questioni di diritto o a vizi di motivazione palesi e macroscopici, evitando di riproporre censure che appartengono esclusivamente alla valutazione dei fatti.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto o vizi di legittimità, tentava di ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove, operazione non consentita nel giudizio di Cassazione.
Cosa significa che la critica alla motivazione non era idonea?
Significa che il ricorso lamentava una semplice ‘illogicità’ nel ragionamento della sentenza d’appello, mentre la legge richiede, per l’annullamento, la dimostrazione di una ‘manifesta illogicità’, ovvero un vizio logico grave, palese e decisivo, che nel caso di specie non è stato individuato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32071 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32071 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ARDORE il 14/12/1958
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e preso atto della tardività d memoria della parte civile (cfr. Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 20 COGNOME, Rv. 283932 – 01);
considerato che con il primo motivo di ricorso, sotto le spoglie dell violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.), si intende in realtà (re-)in la valutazione del merito, operazione non consentita in questa sede, tanto p fronte di una decisione che con chiarezza ha richiamato (pg. 2, 3 e 4) elementi atti a fondare la responsabilità dell’imputata, di tal che l’impost difensiva, che non vi fa riferimento, limitandosi a riportarne solo una mod parte, non costituisce una corretta prospettazione;
osservato, quanto al secondo motivo, che la sentenza giunge a corrette ed argomentate conclusioni, non scalfite da un motivo che non individua nemmeno il profilo motivazionale (‘manifesta illogicità’, piuttosto della dedotta, illogicità) idoneo ad elevare la critica di merito a livello di critica di legitt ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civ per la tardività della memoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle s processuali.
Così deciso il 3 giugno 2025
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