Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare una sentenza non per i fatti, ma per la violazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questa fase è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare uno degli esiti più comuni: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I Fatti Processuali e il Ricorso in Cassazione
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello. Dopo aver visto confermata la propria responsabilità nei primi due gradi di giudizio, il ricorrente ha tentato la via della Cassazione. Tuttavia, i motivi addotti a sostegno dell’impugnazione non sono stati ritenuti idonei a superare il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Suprema Corte: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di rivalutare le prove (come testimonianze, perizie, etc.), attività proprie del Tribunale e della Corte d’Appello. La Suprema Corte deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi evidenti.
Motivi di Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Un ricorso, per essere ammesso, deve denunciare errori di diritto specifici. Nel caso di specie, l’ordinanza ha implicitamente evidenziato come i motivi del ricorrente tendessero, in realtà, a ottenere una nuova e non consentita valutazione del materiale probatorio.
Mancanza di specificità dei motivi
Spesso i ricorsi vengono respinti perché le censure sono formulate in modo generico, senza individuare con precisione la norma che si assume violata o il punto della motivazione che si ritiene illogico.
Richiesta di una nuova valutazione dei fatti
Il motivo più frequente di inammissibilità è il tentativo di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio. Il ricorso che contesta la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, senza dimostrare una palese illogicità del suo ragionamento, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
La Corte, con questa ordinanza, ribadisce il proprio ruolo di giudice della legge, non del fatto. Il ricorso in Cassazione presentato dal ricorrente è stato giudicato come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, proponendo censure che, pur apparendo come vizi di legge, in realtà sollecitavano una diversa e non consentita ricostruzione della vicenda fattuale. La genericità dei motivi non ha permesso alla Corte di individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, rendendo l’impugnazione non scrutinabile nel merito.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere un ricorso in Cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità previsti dalla legge. Per gli avvocati, ciò significa evitare di riproporre le stesse argomentazioni di merito già respinte nei gradi precedenti. Per i cittadini, conferma che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può sperare di ribaltare una sentenza sulla base di una diversa interpretazione delle prove, ma un organo che garantisce l’uniforme e corretta applicazione della legge su tutto il territorio nazionale.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare. Il ricorso viene rigettato perché non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, ad esempio perché i motivi sono troppo generici o perché chiede una nuova valutazione dei fatti.
La Corte di Cassazione può decidere se un imputato è colpevole o innocente riesaminando le prove?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come testimonianze o perizie) per decidere della colpevolezza o innocenza, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Qual è la funzione del giudice relatore menzionato nel provvedimento?
Il giudice relatore è il magistrato, membro del collegio giudicante, che viene incaricato di studiare approfonditamente il caso prima dell’udienza. Durante la camera di consiglio, espone i fatti, i motivi del ricorso e le questioni giuridiche agli altri giudici, proponendo una soluzione. La sua relazione è fondamentale per la decisione finale del collegio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIETI il 05/02/1996
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, relativa mancata applicazione dell’ad 131 bis è affetta da aspecificità estrinseca oltre
manifestamente infondata, avuto riguardo al tenore della motivazione resa sul punto dall decisione gravata (mettendo in luce l’abitualità ostativa decretata dai quattro precedenti
ricorrente per lo stesso titolo di reato)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 aprile 2025.