Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30135 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30135 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
ciata_avvisere-He-p –
dTti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato, violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pe inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cass
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
ammende. Così deciso il 08/05/2025.