Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare una sentenza per soli motivi di legittimità. Tuttavia, l’accesso a questa Suprema Corte è regolato da requisiti procedurali molto stringenti. Un recente provvedimento ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un ricorso non supera questo vaglio preliminare, venendo dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa da una Corte d’Appello. Un individuo, ritenendo la decisione a lui sfavorevole ingiusta o viziata, ha deciso di presentare un ricorso in Cassazione per chiederne l’annullamento. Il caso è stato quindi assegnato alla competente sezione penale della Suprema Corte per la valutazione.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso con una concisa ordinanza. Sebbene il testo del provvedimento sia estremamente sintetico, un elemento è decisivo per comprenderne l’esito: la menzione di “ammende”. Nel linguaggio processuale della Cassazione, questa parola indica in modo inequivocabile che il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma hanno fermato il processo sul nascere a causa di vizi procedurali dell’atto di impugnazione. La sentenza della Corte d’Appello è diventata, a tutti gli effetti, definitiva.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una tale decisione. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso deve indicare in modo chiaro e preciso quali norme di legge si ritengono violate e perché, senza limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo o l’attendibilità delle prove, compito che spetta ai giudici dei primi due gradi di giudizio. Il ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti è inevitabilmente inammissibile.
* Vizi formali o tardività: L’impugnazione potrebbe essere stata presentata oltre i termini di legge o da un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La condanna al pagamento di un’ammenda, oltre alle spese processuali, funge da sanzione per aver adito inutilmente la Suprema Corte, intasando il sistema con ricorsi privi dei requisiti minimi di legge.
Le Conclusioni
Questo caso sottolinea l’importanza fondamentale di una corretta redazione del ricorso in Cassazione. Non è sufficiente ritenere una sentenza ingiusta per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È indispensabile che l’atto sia formulato nel pieno rispetto delle rigide regole procedurali e che si concentri esclusivamente su vizi di legittimità. In caso contrario, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, che non solo rende definitiva la condanna ma comporta anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Qual è l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa conclusione si desume chiaramente dalla condanna del ricorrente al pagamento di “ammende”, una conseguenza tipica prevista dalla legge per i ricorsi che non superano il vaglio di ammissibilità.
Che tipo di provvedimento è un’ordinanza della Corte di Cassazione?
Un’ordinanza è un provvedimento giudiziario che, a differenza della sentenza, di solito decide su questioni procedurali. In questo caso, l’ordinanza ha risolto la questione dell’ammissibilità del ricorso senza entrare nel merito delle doglianze del ricorrente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono tre: in primo luogo, il ricorso viene respinto senza che la Corte esamini il fondo della questione; in secondo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile; infine, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (ammenda) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29127 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29127 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 01/05/1978
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 13960/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di
appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla nuova determinazione della pena seguendo pedissequamente quanto disposto
dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento sui criteri da adottare, con conseguente applicazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto al reato
più grave individuato dalla stessa Corte di cassazione, senza alcuna violazione del divieto di
reformatio in pejus, avendo fornito adeguata motivazione anche rispetto
agli aumenti di pena per continuazione, confermati nella stessa misura, non essendo stati oggetto di specifiche censure da parte della sentenza rescindente;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle
ammende. Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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