Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27102 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il 12/06/1986 COGNOME NOME nato a MESSINA il 24/05/1980
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Lettii ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che i due motivi oggetto dei ricorsi in esame, che deducono la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 cod. pen.,
difettandone gli elementi costitutivi, non sono consentiti poiché non risultano connotatct
n
dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art.
591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente
disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque
non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si
vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata nella parte in cui sono indicati i singoli elementi probatori che consentono di ritenere pienamente integrato il
reato ascritto, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.