Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Tuttavia, l’accesso a questa fase non è automatico. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e quali sono le severe conseguenze per il proponente.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Avverso tale decisione, la parte soccombente ha proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che, dopo aver esaminato gli atti e sentito la relazione del Consigliere designato, ha emesso la sua decisione in camera di consiglio.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce chi avesse torto o ragione sui fatti, ma si ferma a un livello preliminare, riscontrando un vizio che impedisce l’esame della domanda. La conseguenza diretta di questa decisione è che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e non più impugnabile. Inoltre, la Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi presentati senza i presupposti di legge.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare i motivi generali per cui un ricorso in Cassazione viene respinto in questa fase. La legge processuale penale stabilisce requisiti stringenti. Un ricorso può essere inammissibile per varie ragioni, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica chiaramente quali norme di legge sarebbero state violate o applicate in modo errato.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o i fatti come un tribunale di primo o secondo grado. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.
* Vizi formali: L’atto potrebbe essere stato presentato fuori termine, da un soggetto non legittimato o senza il rispetto delle forme prescritte dalla legge.
* Manifesta infondatezza: I motivi addotti sono così palesemente privi di fondamento da non meritare un esame approfondito.
La decisione di inammissibilità serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema sia sommersa da impugnazioni dilatorie o prive dei requisiti legali.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza del processo, ma uno strumento di controllo sulla corretta interpretazione e applicazione del diritto. La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze significative: la definitività della sentenza impugnata e l’imposizione di sanzioni economiche. È quindi essenziale, per chi intende adire la Suprema Corte, affidarsi a una difesa tecnica specializzata, in grado di valutare attentamente la sussistenza dei presupposti di legge ed evitare così una pronuncia sfavorevole che, oltre a non modificare l’esito del giudizio, aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori spese.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la parte che ha presentato il ricorso?
La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità per la sentenza precedente?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che quindi diventa pienamente esecutiva e non può più essere impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 30/01/1977
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21751/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R.
del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconosci della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e quelli già giudicati i
procedimenti;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici e perché, quanto al secondo, non dedotto appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.