Ricorso in Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale della procedura penale: l’impossibilità per l’imputato di presentare un ricorso in Cassazione personale. Questa decisione sottolinea l’importanza della difesa tecnica qualificata nel grado più alto della giurisdizione italiana e le severe conseguenze per chi ignora tale requisito.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Presentato Direttamente dall’Imputato
Il caso trae origine dal ricorso presentato personalmente da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, invece di avvalersi di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ha deciso di redigere e depositare autonomamente l’atto di impugnazione presso la Corte di Cassazione. Questa scelta si è rivelata proceduralmente fatale.
La Decisione della Corte e il divieto di Ricorso in Cassazione Personale
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su una norma chiara e inderogabile del nostro ordinamento processuale.
Il Principio di Diritto: L’Art. 613 c.p.p. e la Riforma Orlando
Il fondamento giuridico della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103 del 2017). Questa modifica ha eliminato la possibilità per l’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. La norma attuale prevede che l’atto debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha gestito il caso con una procedura snella, la trattazione camerale non partecipata, prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., che si applica proprio nei casi di manifesta inammissibilità.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Spese e Ammenda
L’inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo tale importo congruo alla luce della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono concise ma inequivocabili. La legge non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in Cassazione. Questa regola è stata introdotta per garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che non verte sui fatti, ma sulla corretta applicazione delle norme di diritto. La sottoscrizione da parte di un difensore specializzato è vista come un filtro di qualità e una garanzia essenziale per il corretto funzionamento della giustizia di ultima istanza. L’assenza di tale sottoscrizione costituisce un vizio insanabile che porta direttamente alla dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
La pronuncia in commento serve da monito: il ricorso in Cassazione personale non è una via percorribile. Gli imputati che intendono impugnare una sentenza di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte devono obbligatoriamente affidarsi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire autonomamente non solo preclude ogni possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La difesa tecnica non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale per l’accesso al più alto grado di giudizio.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 613 del codice di procedura penale dalla legge n. 103 del 2017, l’imputato non può più proporre personalmente ricorso in Cassazione, essendo necessaria la sottoscrizione di un difensore abilitato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate, ma si limita a constatare la mancanza di un requisito essenziale per la sua validità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: ALI LAS CUI 053ZDST nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avvis GLYPH Ile parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da NOME contro la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 12/10/2023 è inammissibile.
L’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente