Ricorso in Cassazione Personale: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso in Cassazione personale senza l’assistenza di un avvocato specializzato è una mossa destinata al fallimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso non sottoscritto da un difensore iscritto all’apposito albo speciale. Questa decisione non solo conferma la rigorosità delle norme procedurali, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un privato cittadino avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. L’aspetto cruciale della vicenda, che ha determinato l’esito del giudizio, risiede nella modalità di presentazione dell’impugnazione: l’interessato ha redatto e depositato il ricorso personalmente, senza avvalersi del patrocinio di un legale abilitato a rappresentarlo davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e l’Importanza del Ricorso in Cassazione Personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e non lascia spazio a interpretazioni. La Corte ha applicato rigorosamente le disposizioni del codice di procedura penale, come modificate dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (Legge n. 103 del 2017).
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, data l’assenza di elementi che potessero escludere la sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nell’interpretazione combinata degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. La Corte ha evidenziato come la Legge n. 103 del 2017 abbia introdotto una modifica fondamentale all’articolo 613, comma 1, c.p.p., stabilendo che, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Questo requisito è inderogabile e mira a garantire un elevato standard tecnico-giuridico degli atti presentati al supremo organo di giustizia, la cui funzione è quella di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge (funzione nomofilattica). La Corte ha richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che aveva già chiarito come questa regola si applichi a tutti i ricorsi, senza eccezioni.
La presentazione di un ricorso in Cassazione personale da parte dell’imputato o del condannato costituisce, quindi, una violazione diretta di una norma procedurale fondamentale. La colpa del ricorrente viene presunta, poiché si ritiene che chiunque agisca in giudizio debba informarsi sulle regole basilari del processo, specialmente quando si tratta di un grado di giudizio così specialistico come quello di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in analisi lancia un messaggio inequivocabile: l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale è un percorso tecnico che non ammette improvvisazioni. Chiunque intenda impugnare un provvedimento davanti alla Suprema Corte deve necessariamente rivolgersi a un avvocato cassazionista. Tentare la via del ricorso in Cassazione personale non solo è inutile ai fini della tutela dei propri diritti, ma si traduce in un’inevitabile condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. Questa regola rafforza il ruolo del difensore specializzato come filtro di professionalità e garante della qualità del contenzioso davanti alla massima giurisdizione.
Un cittadino può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in ambito penale?
No, la legge, come interpretata in questa ordinanza, stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze se si presenta un ricorso non firmato da un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende.
Quale norma ha introdotto questo specifico obbligo?
L’obbligo è stato sancito in modo inequivocabile dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), che ha modificato l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13429 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13429 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il 27/10/1980
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
e
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; Letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presenta personalmente da NOME COGNOME in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento del somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025