Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18663 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18663 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
NOME COGNOME
Presidente
N. SEZ. 848/2025
NOME COGNOME
rel. Consigliere
REGISTRO GENERALE
N. 12499/2025
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 06NFA0N)
nato in Romania il 22/02/1999
avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 5 febbraio 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di tentata rapina impropria.
Ha proposto ricorso l’imputato personalmente chiedendo l’annullamento della sentenza, ‘riservando i motivi al difen s ore’ .
Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a ), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017
n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Il ricorso in esame è sottoscritto dall’imputat o personalmente e in calce vi è la semplice attestazione dell’autenticità della firma del ricorrente da parte del difensore senza alcuna clausola da cui possa desumersi la sua volontà di fare proprio il ricorso, peraltro privo di motivi, ulteriore profilo di inammissibilità d ell’i mpugnazione (cfr., Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277695 -01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, COGNOME, Rv. 274221 -01; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, COGNOME COGNOME Rv. 266575 -01; Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv. 251246 -01; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, COGNOME, Rv. 248449 -01).
4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Così deciso il 06/05/2025.