Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11083 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11083 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 26/07/1983
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
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· GLYPH – GLYPH ‘tate) avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ha impugnato personalmente la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma il 24 aprile 2024 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma il 15 gennaio 2024, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile dei reati di furto con strappo (capo A) e di lesioni personali (capo B), commessi in unità di tempo e di azione 1’11 gennaio 2024, in conseguenza condannandolo, ritenuti i fatti in continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle riconosciute aggravanti ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
Il ricorrente lamenta la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
2.11 ricorso è inammissibile, poichè a sola firma dell’imputato avverso sentenza adottata successivamente all’entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l’art. 1, comma 63, l’incipit dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall’ordinamento, del ricorso personale.
Le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011) peraltro hanno già – e condivisibilnnente – ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 2017, art. 1, rispettivamente, commi 62 e 50).
3.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024.